Cassazione Penale, Sentenza n. 2753/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna (giudizio abbreviato e appello) per omicidio stradale plurimo pluriaggravato commesso il 10/06/2018: il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di una prova decisiva. In particolare contesta che la Corte territoriale abbia dato pressoché esclusiva rilevanza al consulente del P.M. (ing. Colagrossi) senza confrontarla con la consulenza della difesa (ing. Mammarella) circa il punto d'urto tra l'auto guidata dal ricorrente e la moto della vittima (Draga Sebastian Bogdan). Secondo il ricorrente il punto d'urto – da collocarsi verso la mezzeria e non dentro la carreggiata della moto – sarebbe compatibile con una manovra di emergenza per evitare la collisione e idoneo ad escludere o attenuare la responsabilità per omicidio colposo plurimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto una valutazione alternativa delle prove già esaminata e motivatamente rifiutata dai giudici di merito: la censura tende a una diversa rivalutazione della dinamica (punto d'urto e ipotesi di manovra di emergenza) che non può essere sindacata in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici è adeguata, non contraddittoria e logicamente congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (importo indicato nel provvedimento: euro 3.000).
Norme richiamate
art. 61, n. 3, cod. pen.
art. 61, num. 3, cod. pen.
La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante della previsione dell'evento; la Cassazione riporta la presenza di tale valutazione ma non entra nel merito, essendo il ricorso volto a rimettere in discussione i fatti più che l'applicazione della norma
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione delle conseguenze dell'inammissibilità: la Suprema Corte verifica l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e concludendo per l'inapplicabilità dell'assenza di colpa ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Corte Costituz., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la dichiarazione di inammissibilità comporti l'eventuale condanna a spese e sanzione salvo specifica assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del fatto e delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dinamica già motivatamente respinta dai giudici di merito sono inammissibili.
- Per impugnare con successo in Cassazione una sentenza fondata su perizie contrapposte è necessario dimostrare un vizio di legge (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza della motivazione) e non soltanto sostenere una diversa interpretazione tecnica dei fatti.
- Quando la motivazione dei giudici di merito è chiara, congrua e non contraddittoria, il rimedio è difficilmente percorribile: bisogna provare che il giudice abbia omesso di considerare una prova decisiva o abbia compiuto un evidente travisamento probatorio.
- Nel caso di consulenze tecniche contrastanti, è determinante mostrare specifici errori metodologici, lacune logiche o violazioni delle norme probatorie da parte del giudice nell'apprezzamento della prova tecnica per ottenere l'accoglimento in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che non si dimostri l'assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
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