Cassazione Penale, Sentenza n. 2744/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma del sequestro probatorio di un telefono cellulare e di un tablet. Il ricorrente denunciava: 1) carenza di motivazione circa la necessità del sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p.; 2) contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della motivazione, anche in relazione alla correlazione tra presupposti indicati e fatti contestati; 3) violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità (art. 275 c.p.p.) per l'acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto dei dispositivi anziché l'estrazione mirata dei dati tramite copia forense, senza specificazione delle difficoltà tecniche e senza indicazione del tempo necessario al mantenimento del vincolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro, rilevando che la motivazione era insufficiente sotto più profili: non aveva esaminato e scartato specificamente le finalità ulteriori menzionate nel decreto originario (che potevano rendere il sequestro esplorativo), non aveva dettagliato le concrete difficoltà tecniche tali da giustificare l'apprensione integrale dei dispositivi invece della copia forense mirata, e non aveva fissato o motivato un limite temporale commisurato alle operazioni tecniche necessarie. Per tali carenze la Corte ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 (art. 75)
art. 75 d.lgs. 06/09/2011, n. 159
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie per cui si procede (allontanamento dal domicilio coatto). La Corte ha valutato il sequestro alla luce della contestazione di tale reato, ma ha ritenuto che la prova dell'allontanamento non esaurisce la necessità di motivare l'apprensione dei dispositivi.
codice di procedura penale (art. 253)
Richiesta di motivazione del decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni sono considerati corpo del reato o pertinenti. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento carente rispetto a questo obbligo.
codice di procedura penale (art. 275)
Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nelle misure cautelari reali: la Corte ha richiamato l'esigenza che il sequestro di dispositivi informatici sia giustificato da specifiche difficoltà tecniche e sia limitato nel tempo e nelle finalità.
codice di procedura penale (art. 324, co. 5)
art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla competenza per il nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Torino competente ai sensi di tale disposizione.
codice di procedura penale (art. 325)
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sui sequestri; la Corte ha richiamato che in cassazione è deducibile la violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali gravi.
disp. att. cod. proc. pen. (art. 173)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti formali della esposizione dei motivi in ricorso per cassazione; utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi nel ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è giustificabile solo se la motivazione dimostra la specifica necessità di apprendere il dispositivo intero, e non può avere finalità esplorative generiche.
- La via ordinaria è l'acquisizione di una copia forense e l'estrazione mirata dei dati rilevanti; il sequestro dell'intero dispositivo è eccezionale e richiede indicazione delle concrete difficoltà tecniche che ne impediscono l'alternativa meno invasiva.
- La motivazione del decreto di sequestro deve indicare chiaramente le finalità probatorie perseguite, escludendo o motivando la presenza di finalità ulteriori; il giudice di riesame deve valutare e motivare su tali finalità, non limitandosi a dichiararle irrilevanti senza approfondimento.
- Il vincolo sui dispositivi deve essere limitato nel tempo e commisurato alle operazioni tecniche necessarie; il provvedimento deve contenere un'indicazione, anche approssimata ma motivata, della durata necessaria per l'estrazione dei dati.
- In cassazione è ammissibile denunciare la violazione di legge anche mediante la censura della totale mancanza o della fittizietà della motivazione; invece la mera illogicità manifesta non sempre è deducibile se non qualificata come vizio di motivazione.
- Se la motivazione risulta carente sui punti essenziali (finalità del sequestro, difficoltà tecniche, durata e criteri di selezione dei dati), la pronuncia è esposta a annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
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