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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2746/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per spaccio (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e per estorsione (art. 629 c.p.), deducendo: vizio di prova e mancata valutazione critica delle dichiarazioni delle persone offese; assenza di riscontri sulla qualità e quantità della droga; erronea qualificazione del fatto come traffico anziché derubricazione al comma 5 dell'art. 73 (fattispecie meno grave); errata determinazione della pena, con mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di specifiche circostanze; e illegittimità della liquidazione provvisionale alle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando integralmente le motivazioni dei giudici di merito. Sono stati ritenuti sufficienti i riscontri e la valutazione delle dichiarazioni delle parti offese e la ricostruzione della reiterazione nel tempo, delle quantità e della disponibilita di materiali per il confezionamento, giustificando la qualificazione come delitto di cui al comma 1 dell'art. 73. La pena definitiva così confermata è di sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa (tenuto conto della continuazione e dell'aumento per il reato ulteriore), senza riconoscimento di attenuanti generiche. La provvisionale assegnata alle parti civili è stata ritenuta decisione di natura discrezionale non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Distinzione tra comma 1 (traffico di stupefacenti) e comma 5 (piccole quantità, reato meno grave). La Corte territoriale ha valorizzato la reiterazione, le quantità e i materiali per il confezionamento per rifiutare la derubricazione al comma 5.

  • Codice penale, art. 629

    Configurazione dell'estorsione sulla base delle minacce e dell'obbligo imposto alle vittime di consegnare denaro; la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la condotta estorsiva.

  • Codice penale, art. 648, comma 3, n. 1

    Norma menzionata nei motivi di ricorso (riferita a ricettazione/illecito collegato), evocata dal ricorrente nel contesto delle censure ma non decisiva per la Corte di cassazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 192, 530, 533, 546, 597, 605

    Richiamati dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione, onere della prova e ammissibilità di mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata e non viziata.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata dal ricorrente in relazione a principi di responsabilità penale e proporzione della pena; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nella determinazione della pena.

  • Codice penale, artt. 61 n. 2, 62 n. 4, 62-bis, 63, 69, 81, 110, 132, 133

    Norme richiamate in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti e sugli aumenti per continuazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 538, 539, 540, 600

    Richiamati in relazione ai vizi procedurali e alla liquidazione del danno; la Corte ha ricordato la giurisprudenza sul carattere discrezionale e non sindacabile in cassazione della provvisionale.

  • Codice civile, artt. 1226 e 2043

    Richiamati dal ricorrente in ordine alla provvisionale e al risarcimento; la Corte ha ribadito che la provvisionale decisa in sede penale è atto discrezionale e non impugnabile in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi è rimessa ai giudici di merito: la Cassazione sindaca solo eventuali vizi di motivazione manifesti o palese illogicità.
  • Per ritenere la configurazione aggravata del traffico di stupefacenti (art. 73, comma 1) rispetto alla derubricazione al comma 5 occorrono elementi di reiterazione nel tempo, quantità non trascurabili e riscontri oggettivi come materiali per il confezionamento; la sola affermazione dell'acquirente non basta se i giudici la ritengono credibile in base al complesso probatorio.
  • La decisione di concedere e quantificare una provvisionale in sede penale è atto discrezionale del giudice di merito e, secondo costante giurisprudenza, non è sindacabile mediante ricorso per cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione controlla la congruità e la correttezza giuridica della motivazione, ma non riforma la scelta motivata sulla valutazione delle circostanze, salvo errori di diritto o manifesta illogicità.
  • Per ottenere la derubricazione o il ridimensionamento dell'imputazione è necessario che il ricorrente proponga elementi di fatto o di diritto capaci di mostrare l'irrilevanza sistematica delle risultanze probatorie utilizzate dai giudici di merito; mere critiche sulla attendibilità non supportate da elementi nuovi raramente sono sufficienti in cassazione.
  • La pronuncia di condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso e si basa sulle norme processuali che disciplinano l'esito del gravame e l'animosità dell'impugnazione.

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