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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2750/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale; il ricorrente denunciava violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che le circostanze attenuanti generiche erano state applicate in misura equivalente all'aggravante speciale (violazione della disciplina sulla circolazione), con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe decorsi il 30/12/2015 (7 anni e 6 mesi dal fatto del 30/06/2008). In subordine chiedeva comunque che il giudice valutasse la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che l'argomentazione del ricorrente (secondo cui il bilanciamento ex art.69 c.p. avrebbe inciso sulla determinazione della durata massima della pena e quindi sulla prescrizione) si riferisse a un assetto superato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex-Cirielli). La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui, ai fini della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se risultino sub valenti nel giudizio di bilanciamento, in quanto l'art.157, comma 3, c.p. esclude che il giudizio di cui all'art.69 c.p. incida sulla determinazione della pena massima. Ha inoltre ritenuto legittima la mancata motivazione della Corte territoriale sulla richiesta subordinata quando essa appare generica o manifestamente infondata. A carico del ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex-Cirielli)

    Ha modificato il sistema del calcolo della prescrizione e del trattamento delle circostanze, rendendo inapplicabile al caso l'argomentazione fondata sul precedente regime per ottenere l'estinzione per prescrizione in ragione del bilanciamento delle circostanze

  • art. 157, comma 3, cod. pen.

    Interpretato nel senso che il giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato; pertanto le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate ai fini del calcolo della prescrizione anche se risultino sub valenti nel bilanciamento

  • art. 69, cod. pen.

    Il criterio di determinazione della pena in concreto (giudizio di bilanciamento) non modifica la misura massima del reato e quindi non può essere usato per ridurre la durata massima rilevante ai fini della prescrizione

  • art. 589, comma 2, cod. pen. (riferimento normativo del reato contestato)

    Rilevato come norma che introduce la circostanza aggravante speciale per l'omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione; la presenza di tale aggravante è rilevante ai fini del calcolo della prescrizione secondo la giurisprudenza richiamata

  • Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 (Ferrara, Rv. 282057)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo cui, ai fini della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se "sub valenti" nel giudizio di bilanciamento

  • Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011 (PG in proc. Indelicato, Rv. 249664)

    Richiamata dal ricorrente come principio sulla recidiva ad effetto speciale, ma ritenuta non pertinente dalla Corte in ragione delle modifiche normative intervenute dopo il 2005

  • Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022 (Palumbo, Rv. 283268)

    Principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare sul mancato accoglimento di istanze che appaiono improponibili per genericità o manifestamente infondate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque applicabile la condanna alle spese e sanzione

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate anche se risultano sub valenti nel bilanciamento con circostanze attenuanti: il giudizio ex art.69 c.p. non modifica la durata massima rilevante per la prescrizione (art.157, comma 3, c.p.)
  • Il semplice riconoscimento di attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante non determina necessariamente l'estinzione per prescrizione se la normativa e la giurisprudenza attuali richiedono di computare l'aggravante speciale ai fini della determinazione del termine prescrizionale
  • Le argomentazioni fondate su un diverso regime normativo anteriore a modifiche rilevanti (es. legge ex-Cirielli) possono essere ritenute inapplicabili; è essenziale valutare il quadro normativo vigente al momento del calcolo della prescrizione
  • Il giudice d'appello o di legittimità non è obbligato a motivare sulle istanze subordinate che appaiono manifestamente infondate o troppo generiche; le istanze accessorie devono essere formulate in termini specifici e ben motivati
  • La inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie

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