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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25732/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo iniziato davanti al TAR e poi proseguito in appello davanti al Consiglio di Stato, conclusosi oltre il termine ritenuto ragionevole dalla legge Pinto. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo molto ridotto e liquidato le spese. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, perché sarebbe stato erroneamente detratto dal secondo grado un numero di anni superiore al termine di ragionevolezza di due anni; (2) violazione delle norme sulle spese, per avere la Corte territoriale liquidato i compensi in modo globale e non distinto per fasi; (3) violazione dei parametri forensi e dei minimi tariffari, perché le spese sarebbero state determinate sotto soglia. Il Ministero non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo corretta la valutazione unitaria della durata del processo presupposto e quindi corretta la detrazione del solo periodo eccedente gli standard complessivi di ragionevolezza; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura era generica e non specificava una violazione dei minimi o la distinzione tra compensi ed esborsi; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il parametro applicato dalla Corte d'appello non era inferiore ai minimi tariffari risultanti dal d.m. n. 55/2014 come aggiornato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 89/2001

    norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    fissa gli standard di durata ragionevole delle singole fasi, ma la loro applicazione deve avvenire nel quadro di una valutazione complessiva dell'intero giudizio

  • art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001

    richiama la necessità di considerare la durata massima dell'intero processo, rendendo incoerente una valutazione frammentata

  • art. 5-quater, L. n. 89/2001

    richiamato dal decreto di primo grado per la sanzione pecuniaria poi revocata in opposizione

  • art. 6 CEDU

    parametro convenzionale del termine ragionevole del processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro costituzionale di ragionevole durata del processo

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulle spese di lite richiamata nei motivi di ricorso

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato come base dei compensi professionali

  • art. 4, punto 5, d.m. n. 55/2014

    il compenso è liquidato per fasi

    richiamato per sostenere la necessità di una liquidazione articolata per fasi

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato quale provvedimento di modifica dei parametri forensi

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato quale aggiornamento dei parametri forensi applicabili al caso

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sul valore della causa

  • art. 13, comma 6, L. n. 247/2012

    citato come base normativa dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi

Massime di principio

  • Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice deve valutare la durata complessiva del giudizio presupposto, anche se il ricorrente ha dedotto solo i segmenti eccedenti i singoli standard di fase.
  • Gli standard di durata ragionevole previsti per i singoli gradi non autorizzano una sottrazione frammentaria o selettiva sganciata dalla valutazione unitaria dell'intero processo.
  • Nel ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese, la censura è inammissibile se si limita a contestare la liquidazione globale senza indicare specificamente la violazione dei minimi tariffari o la mancata distinzione tra compensi ed esborsi.
  • Quando la liquidazione dei compensi avviene secondo i parametri ministeriali forensi, il giudice non può scendere sotto i valori minimi applicabili; occorre però verificare concretamente quali siano tali minimi nel pertinente scaglione e fase.
  • La determinazione dei compensi secondo i parametri forensi va verificata con riferimento alla corretta tabella e all'aggiornamento normativo vigente alla data del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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