Cassazione Civile, Ordinanza n. 10084/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento, confermando il decreto del tribunale di Reggio Calabria che aveva ammesso parzialmente il credito della lavoratrice allo stato passivo, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. La Corte ha anche confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento in relazione a crediti di lavoro: la lavoratrice chiedeva l'ammissione al passivo per retribuzioni non corrisposte e per la quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga ma non versata all'INPS. Il tribunale ha accolto la domanda solo in parte, ammettendo il credito per euro 15.980,73 in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., sulla base del CUD e delle buste paga prodotte, che avrebbero provato il rapporto di lavoro e il quantum dovuto per il periodo indicato. Il fallimento ha impugnato con tre motivi: 1) motivazione apparente/illogica per aver svalutato e insieme valorizzato le buste paga; 2) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per avere fondato la decisione su documenti ritenuti privi di efficacia probatoria sul quantum; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il tribunale avesse ammesso d'ufficio la quota contributiva a carico del lavoratore non domandata. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha valorizzato la valutazione unitaria del materiale documentale, ha ritenuto corretto l'uso del CUD e delle buste paga come prova del credito retributivo e ha affermato che, in caso di omesso versamento dei contributi trattenuti al lavoratore, tali somme rientrano nel credito verso il datore/fallimento perché il datore resta obbligato per l'intero; ha inoltre escluso l'ultrapetizione, poiché la distinzione tra quota a carico del datore e quota trattenuta al lavoratore deriva dalla corretta interpretazione della domanda e dalla disciplina legale dei contributi previdenziali.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
Norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo fallimentare, nel cui ambito è stata esaminata l'ammissione del credito di lavoro.
Fondamento del privilegio riconosciuto ai crediti retributivi del lavoratore ammesso al passivo.
Invocato per censurare la motivazione del decreto; la Corte esclude vizi di motivazione apparente o illogica.
Richiamato nel primo motivo quale parametro della motivazione; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ritiene la motivazione logica e adeguata.
Richiamato per contestare la prova del quantum; la Corte afferma che l'onere probatorio è stato correttamente assolto con CUD e buste paga.
Invocato per contestare la decisione su documenti asseritamente privi di efficacia; la Corte esclude la violazione.
Invocato per dedurre cattivo governo della prova; la Corte ritiene legittima la valutazione unitaria del materiale probatorio.
Richiamato per il divieto di ultrapetizione; la Corte esclude che il tribunale abbia pronunciato oltre la domanda.
Richiamato per l'interpretazione della domanda in applicazione del principio iura novit curia.
art. 19 l. n. 218/1952
Norma richiamata per affermare che il datore è responsabile della contribuzione previdenziale e può operare ritenute solo secondo legge.
art. 23 l. n. 218/1952
Norma richiamata per affermare che, se il datore non versa tempestivamente i contributi, resta obbligato in via esclusiva anche per la quota a carico del lavoratore.
Base per la condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o insinuazione al passivo fallimentare relativo a crediti di lavoro, il credito retributivo può essere provato mediante una valutazione unitaria di CUD e buste paga, anche come specificazione del quantum già desumibile dal CUD.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito valorizzi documenti prodotti dalle parti secondo un ragionamento logico e coerente, senza attribuire a essi un'efficacia probatoria contra legem.
- In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali in caso di insolvenza del datore, il lavoratore non è legittimato ad agire verso il datore per la quota di contribuzione che grava esclusivamente sul datore stesso, mentre la quota trattenuta sulla retribuzione e non versata all'ente previdenziale entra nel credito del lavoratore verso il datore.
- Il credito del lavoratore per retribuzioni non corrisposte va considerato al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore quando il datore abbia omesso il tempestivo versamento, perché tale quota si trasforma in parte della retribuzione dovuta.
- Non sussiste ultrapetizione se il giudice, interpretando la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, distingue tra quota contributiva a carico del datore e quota trattenuta al lavoratore e applica la disciplina legale corrispondente.
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