Cassazione Civile, Ordinanza n. 25418/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento emessi per gli anni 2011 e 2012, con recupero di costi e di IVA indetraibile, sul presupposto che due contratti di subappalto stipulati con cooperative fossero in realtà somministrazione illecita di manodopera. La CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello, confermando la riqualificazione dei rapporti come interposizione illecita e, quindi, la legittimità degli avvisi quanto alla pretesa fiscale. In cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo indebito a singoli indizi: uso da parte degli appaltatori di macchinari e attrezzature del committente, ruolo del legale rappresentante della committente ridotto alla sola fatturazione, mancanza di dichiarazioni dei lavoratori delle cooperative e irrilevanza del numero dei dipendenti delle appaltatrici e del loro rischio d’impresa. In sostanza, la ricorrente ha cercato di contestare la qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile, e comunque infondata, la censura. Ha osservato che sotto la formale deduzione di violazione di legge la ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, attività preclusa in cassazione se il ragionamento del giudice di merito è logicamente coerente e correttamente motivato. Inoltre ha affermato che la CTR ha applicato correttamente i principi in tema di appalto genuino e somministrazione irregolare, valorizzando elementi quali l’assenza di reale autonomia organizzativa delle cooperative, l’assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo del committente e l’impiego di mezzi prevalentemente messi a disposizione da quest’ultimo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
Per configurare un genuino appalto occorre che l'appaltatore assuma un risultato autonomo mediante effettiva organizzazione propria, esercizio del potere direttivo sui dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa; in difetto, ricorre interposizione illecita di manodopera.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
La riqualificazione del rapporto come somministrazione irregolare incide anche sulla deducibilità dei componenti negativi ai fini IRAP.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La genuinità dell’appalto, specie nei rapporti ad alta intensità di manodopera, va verificata in concreto sulla base dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore, dell’effettivo esercizio del potere direttivo sui lavoratori, dell’impiego di mezzi propri e dell’assunzione del rischio d’impresa.
- Se l’appaltatore si limita a fornire manodopera mentre l’organizzazione e la direzione della prestazione restano in capo al committente, il rapporto va riqualificato come somministrazione illecita o interposizione di manodopera, con le conseguenze fiscali connesse.
- Quando il giudice di merito accerta in modo complessivo e coerente tali elementi fattuali, la censura di legittimità non può limitarsi a isolare singoli indizi per opporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
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