Cassazione Civile, Sentenza n. 17141/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava dieci intimazioni di pagamento derivanti da cartelle esattoriali (IRPEF, imposta di registro e accessori, complessivi Euro 57.099,28), deducendo in particolare: omessa/irregolare notificazione delle cartelle prodromiche (notifiche effettuate dall'incaricato alla riscossione a mezzo posta o tramite agenzia privata e consegnate a portiere/addetto alla casa), conseguente prescrizione dei crediti; tardività della costituzione di Equitalia in giudizio; difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate; incompetenza del giudice tributario su alcuni accessori; mancanza di sottoscrizione delle intimazioni; vizi nella liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Agosti. Ha confermato i principi di diritto secondo cui: la tardiva costituzione del concessionario non impedisce di negare i fatti costitutivi, contestare il diritto invocato e produrre documenti; la notifica delle cartelle da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la ricezione risultante dall'AR senza necessità di relata; la consegna del plico al domicilio e la firma sul registro postale o sull'AR sono sufficienti anche se non vengono indicate le generalità della persona che ha ricevuto; l'assenza della sottoscrizione della cartella non ne comporta automaticamente l'invalidità quando la provenienza è chiara; il giudice tributario ha competenza sugli accessori connessi a tributi di sua giurisdizione. La Corte ha giudicato inammissibili o infondati i vari motivi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia negli importi indicati in dispositivo, oltre agli accessori di legge, e ha disposto il versamento del doppio contributo.
Norme richiamate
art. 23, art. 54, art. 19, art. 2, art. 15, art. 32, art. 92
Disciplina termini e competenze nel processo tributario: la tardiva costituzione prevista dall'art. 23 comporta decadenza solo da eccezioni non rilevabili d'ufficio ma non impedisce di contestare il merito o produrre documenti; art. 2 e art. 19 riconoscono la giurisdizione del giudice tributario anche sugli accessori connessi a tributi di sua competenza; art. 32 riguarda la produzione documentale; art. 15 e art. 92 attengono alle spese di lite.
Art. 26 prevede modalità di notifica delle cartelle: la seconda parte autorizza il concessionario ad usare l'invio postale con AR e detta la conservazione della copia/matrice; art. 25 disciplina forma della cartella e modello ministeriale, spiegando perché la sottoscrizione non sempre è prescritta.
Norme sulla notificazione tramite ufficiale giudiziario e postale: la Corte distingue l'applicazione delle regole del servizio postale ordinario quando la notifica è diretta dall'Ufficio o dal concessionario tramite posta, con conseguente validità della consegna al domicilio risultante dall'AR.
Regolamento servizio postale e atti collegati
Regolamento esecuzione codice postale n. 655/82; D.M. 9 aprile 2001
Riferimenti tecnici sulle procedure postali; la sentenza richiama che per le notifiche postali si applicano le norme del servizio postale ordinario.
Art. 1335 (presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione) utilizzo per ritenere la conoscenza dell'atto per effetto della ricezione; art. 2697 (onere della prova) richiede che chi agisce indichi e provi i fatti rilevanti.
Decreti-legge n. 78/2009 e n. 78/2010
art. 15 comma 7 del DL n. 78/2009; art. 38 comma 4 lett. b) del DL n. 78/2010
Richiamati con riferimento a vizi formali e profili di notifica e opponibilità degli atti, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su tali disposizioni nel caso di notifica postale regolare.
art. 81, art. 112, art. 92, art. 149, art. 360 (riferimenti procedurali)
Articoli richiamati per regole processuali: termini di costituzione, motivazione, onere di allegazione dei provvedimenti, competenze e rimedi per cassazione; art. 149 c.p.c. riferito alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (distinto dalla notificazione postale).
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la data risultante dall'AR; non è necessaria una relata redatta dall'ufficiale giudiziario.
- La consegna del plico al domicilio e la firma sul registro di consegna o sull'avviso di ricevimento sono sufficiente prova di notifica anche se non sono indicate le generalità della persona che ha materialmente ricevuto (es. portiere), salvo che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, impossibilitato a prendere cognizione dell'atto.
- La tardiva costituzione del concessionario nel processo tributario limita l'emersione di alcune eccezioni processuali rilevabili solo dalla controparte, ma non impedisce al resistente di negare i fatti costitutivi, contestare il diritto invocato e produrre documenti a difesa.
- L'assenza della sottoscrizione della cartella non determina di per sé l'invalidità dell'atto se la provenienza e la riferibilità all'Autorità sono chiare e non vi è norma che imponga la sottoscrizione.
- Il giudice tributario può conoscere contestazioni relative ad accessori del credito fiscale quando il credito principale rientra nella sua giurisdizione; dunque la qualificazione dell'iscrizione a ruolo e la natura del credito vanno esaminate nel loro complesso.
- In caso di soccombenza prevalente del contribuente, le spese di lite sono liquidate a suo carico; l'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo le tariffe con la riduzione prevista dalla giurisprudenza.
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