Cassazione Civile, Sentenza n. 17126/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Ghiac impugnava la conferma in appello dell'avviso di liquidazione relativo alla decadenza dalle agevolazioni per l'imposta di registro e per le imposte ipotecaria e catastale, conseguente al mancato trasferimento degli immobili entro il triennio dall'acquisto da parte di Ghiac. La ricorrente contestava che l'Ufficio aveva duplicato il prelievo fiscale rispetto a un precedente accertamento operato sull'operazione anteriore (Release → Manzoni) e deduceva la rilevanza dell'abuso del diritto (art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212) nonché la pregiudizialità del giudizio pendente tra l'Agenzia e Manzoni davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso rivolto a Ghiac non contestasse l'abuso/elusione ai sensi dell'art.10-bis, ma la decadenza dalle agevolazioni per mancata rivendita nel triennio, integrando una autonoma pretensione impositiva relativa a un distinto atto di compravendita (Manzoni → Ghiac). Di conseguenza non sussiste duplicazione del prelievo né la pregiudizialità del giudizio pendente tra Agenzia e Manzoni rispetto al giudizio tra Agenzia e Ghiac. Condanna della ricorrente alle spese di lite e ordine di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, sesto periodo, tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
previsione delle agevolazioni per imposta di registro in misura dell'1% per trasferimenti nei confronti di imprese che hanno per oggetto la rivendita di beni immobili
L'Ufficio ha revocato l'agevolazione perché l'acquirente non ha rivenduto gli immobili entro il triennio dall'acquisto, determinando la liquidazione dell'imposta dovuta in misura ordinaria
nota II-ter dell'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamata nella motivazione dell'accertamento per stabilire il recupero delle imposte per decadenza dalle agevolazioni
Serve a fondare l'accertamento svolto dall'Ufficio per il recupero delle imposte quando viene meno la condizione prevista per usufruire dell'agevolazione (mancata rivendita nel triennio)
art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212
Norma sull'abuso del diritto/elusione fiscale; la Corte osserva che non essendo l'avviso a Ghiac incentrato sull'abuso ma sulla decadenza dalle agevolazioni, l'art. 10-bis non poteva essere applicato per escludere la pretesa rivolta a Ghiac
art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e nota dell'art. 1 della tariffa annessa al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Riferimenti normativi utilizzati per la revoca delle agevolazioni anche relativamente alle imposte ipotecaria e catastale, collegata alla decadenza per mancata rivendita
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizione che consente la sospensione del procedimento per questioni pregiudiziali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti perché la decisione sul giudizio tra Agenzia e Manzoni fosse logicamente e giuridicamente indispensabile per decidere il caso tra Agenzia e Ghiac
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che possono ricorrere i presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente
Massime di principio
- Distinti atti di compravendita, diversi soggetti e distinti avvisi di accertamento possono giustificare altrettante pretese impositive autonome: non basta che le operazioni siano collegate economicamente perché si configuri duplicazione del prelievo.
- Per sostenere che vi sia una duplicazione o un abuso che impone l'annullamento di un avviso rivolto al secondo acquirente, è necessario che l'atto impositivo contesti espressamente la stessa fattispecie impositiva (stesso presupposto e stesso soggetto obbligato) o l'elusione riferita a quel medesimo trasferimento.
- L'art. 10-bis (abuso del diritto) può essere invocato solo se l'atto impositivo lo contesta o se dagli atti emerge chiaramente l'elusività dell'operazione nei confronti del soggetto che riceve l'avviso; non è ammissibile usarlo in via astratta per eliminare una pretesa basata su diversa causa di decadenza dalle agevolazioni.
- La pregiudizialità per sospendere un giudizio richiede che la soluzione della causa precedente sia logicamente e giuridicamente necessaria per decidere la controversia successiva (l'antecedente deve costituire presupposto indispensabile). In mancanza di tale nesso, la sospensione viene esclusa.
- In contenziosi tributari multipli è fondamentale esaminare il contenuto degli avvisi (qual è la contestazione concreta: decadenza, abuso, corrispondenza di atti) e l'oggetto preciso del giudizio per valutare rischi di doppia imposizione o per chiedere la sospensione per pregiudizialità.
- Dal punto di vista difensivo, se si intende evitare accertamenti distinti, è necessario dimostrare l'identità del presupposto impositivo e che il secondo atto sia meramente conseguente o derivativo dall'altro, non invece autonomo.
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