Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17174/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione di compensi professionali richiesti dall'avv. Sagliocca e, in sede riconvenzionale, domande di risarcimento danni e compensazione avanzate dalle clienti; impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Udine che aveva condannato le ricorrenti al pagamento dei compensi richiesti e avuto per inammissibili o rigettato le loro domande risarcitorie e di compensazione. Doglianze principali: nullità per vizio di costituzione del giudice (monocratico vs collegiale) ex D.Lgs. n.150/2011 e Sez. Un. n.4485/2018, errata applicazione delle tariffe forensi (D.M. 127/2004), ammissibilità e tempestività delle domande riconvenzionali per colpa professionale, imputazione dei pagamenti, e regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle sig.re Vidoni e Coletti. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: le domande di risarcimento per colpa professionale introdotte compiutamente solo in sede di rinvio sono nuove e precluse per decadenza rispetto al rito sommario (termine di dieci giorni prima della prima udienza) e pertanto inammissibili; la nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice non determina automaticamente l'annullamento degli atti processuali anteriori né la rimozione delle preclusioni maturate con il rito originario (principio rafforzato dall'art. 4 comma 5 D.Lgs. 150/2011); il Tribunale non ha violato il diritto di difesa nel ritenere sufficiente la trattazione tramite scambio telematico di note scritte; l'applicazione della tariffa forense e delle maggiorazioni è stata ritenuta corretta e le contestazioni non tempestive; la quantificazione e la compensazione parziale delle spese è adeguata in relazione all'esito complessivo del processo. In conclusione il ricorso è respinto e le ricorrenti sono condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Forma del procedimento sommario per la liquidazione dei compensi forensi; la Corte ha rilevato che le decadenze e le preclusioni si determinano in base al rito seguito nell'atto introduttivo (702 bis) indipendentemente da successivi mutamenti di rito erroneamente disposti.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Disciplina delle preclusioni e dei termini nel procedimento sommario; applicata per valutare la tardività delle domande riconvenzionali e delle eccezioni presentate dalle ricorrenti.

  • art. 14 D.Lgs. 1.9.2011 n. 150

    Prevede il procedimento sommario speciale collegiale per i crediti professionali; la Corte conferma l'obbligo della composizione collegiale per tali cause e che l'inosservanza può determinare nullità della decisione.

  • art. 4 comma 5 D.Lgs. n. 150/2011

    “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che, anche se il rito è stato poi erroneamente mutato, gli effetti sostanziali e le preclusioni si valutano secondo il rito iniziale; ciò giustifica la non ammissibilità di nuove domande proposte dopo i termini del rito sommario.

  • art. 161 c.p.c.

    Norma che disciplina la nullità degli atti per vizio di costituzione del giudice; applicata per riconoscere la nullità della sentenza di primo grado emessa da giudice monocratico quando era dovuto il collegio, ma senza estendere automaticamente la nullità agli atti anteriori.

  • D.M. n. 127/2004

    Regolamento sulle tariffe forensi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle maggiorazioni previste (art.5 comma 4) e ha affermato la presunzione di veridicità delle parcelle salvo contestazione specifica e tempestiva.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulle spese legali ex adverso per lite temeraria; la domanda riconvenzionale impropria ex art.96 è stata respinta perché non adeguatamente proposta nei termini e per carenza di prove specifiche tempestive.

  • art. 183 comma 6 c.p.c.

    Norma sulle memorie e sulle conclusioni; la Corte ha ritenuto che, dato il rito sommario iniziale e la successiva riassunzione, valgono le preclusioni previste, e che le memorie depositate dopo mutamento erroneo di rito non estendono le conclusioni.

  • art. 295 c.p.c.

    Rinvio relativo alla sospensione o separazione dei giudizi; la Corte ha ritenuto non necessaria la separazione dei giudizi alla luce della inammissibilità delle riconvenzionali tardive.

  • norme cod. civ. (art. 1175, 1176, 2233, 2236 c.c.)

    Richiamate dalle ricorrenti in tema di diligenza professionale e onorari; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla presunta colpa professionale fossero tardive e inammissibili, non potendo rimettere in discussione il merito delle valutazioni contrattuali non tempestivamente contestate.

Massime di principio

  • Se il ricorso introduttivo ha la forma del procedimento sommario (art. 702 bis), le decadenze e le preclusioni si giudicano secondo quel rito anche se successivamente viene erroneamente mutato il rito; atti e termini non tempestivamente esercitati restano preclusi.
  • La nullità della decisione per vizio di costituzione del giudice (es. decisione monocratica anziché collegiale) può comportare l'annullamento della sentenza ma non necessariamente l'annullamento degli atti processuali anteriori né la rimozione delle preclusioni già maturate.
  • Domande riconvenzionali e eccezioni rilevanti (compensazione, richieste di risarcimento per colpa professionale) devono essere proposte nei termini specifici previsti dal rito sommario (es. dieci giorni prima della prima udienza); se introdotte tardivamente sono inammissibili.
  • In cause sui compensi forensi le parcelle e le voci fatturate godono di una presunzione di veridicità; la parte che le contesta deve farlo in modo specifico e tempestivo con documenti idonei.
  • La regolazione delle spese processuali in giudizi plurigrado va compiuta alla luce dell'esito globale del processo; il giudice di merito può disporre compensazioni parziali e tale valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Nei procedimenti sommari speciali collegiali la trattazione può essere adeguata con strumenti scritti (note conclusive/repliche depositate telematicamente) soprattutto in situazioni straordinarie (es. emergenza sanitaria), senza violare il diritto di difesa se è garantita la possibilità di dedurre e replicare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.