Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17177/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

E-Distribuzione impugnava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo. Questione centrale: se il rito sommario speciale previsto dall'art. 14 D.Lgs. n.150/2011 (che prevede, tra l'altro, l'inappellabilità dell'ordinanza finale) si applicasse ai giudizi per la liquidazione dei compensi dell'avvocato davanti al Giudice di Pace e, conseguentemente, se la decisione del Giudice di Pace qualificata come "ordinanza" fosse inappellabile per effetto dell'ultimo comma dell'art.14. La difesa di Giusti aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello sulla base del medesimo art.14 comma 4. La controversia ha riguardato anche l'applicazione del principio di apparenza per individuare il mezzo di impugnazione esperibile in ragione della forma e del modo di svolgimento del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di E-Distribuzione, ritenendo che il Tribunale di Taranto avesse erroneamente applicato l'art.14 D.Lgs. n.150/2011 ritenendo inappellabile l'ordinanza impugnata. La Corte ha osservato che il Giudice di Pace aveva espresso nel proprio provvedimento la non applicabilità del rito sommario ex art.14 e che, pertanto, la qualificazione del provvedimento e il complessivo svolgimento del processo vanno valutati nel loro insieme ai fini del principio di apparenza. Poiché il Tribunale non ha adeguatamente considerato il contenuto motivazionale che escludeva l'applicazione dell'art.14, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione collegiale per l'esame nel merito dei motivi di appello e dell'opposizione. Ha anche disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art.385 comma 3 c.p.c.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.150/2011, art. 14

    ultimo comma: inappellabilita' dell'ordinanza che definisce il giudizio sommario

    Il provvedimento ha trattato l'art.14 come norma che disciplina il rito sommario speciale per la liquidazione degli onorari e che, prima della riforma Cartabia, rendeva inappellabile l'ordinanza conclusiva; tuttavia la Corte ha ricordato che l'applicabilità va valutata in relazione alla competenza e al concreto svolgimento del processo (principio di apparenza).

  • Codice di procedura civile, art. 641

    termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo

    Riferimento al termine per la notificazione dell'opposizione; il Giudice di Pace aveva dichiarato tardiva l'opposizione per mancato rispetto di tale termine.

  • Codice di procedura civile, art. 645

    Norma sul rito dell'opposizione al decreto ingiuntivo; rilevante nella qualificazione del procedimento e nel dibattito se l'opposizione dovesse svolgersi secondo il rito ordinario o il rito speciale ex art.14.

  • Codice di procedura civile, artt. 320 e 321

    Richiamati in relazione al rinvio d'udienza e alla possibile forma del provvedimento decisorio (sentenza vs ordinanza) quando il giudice applica il rito ordinario; la Corte ha osservato che la scelta della forma non esclude l'applicazione del principio di apparenza.

  • D.Lgs. 10.10.2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia)

    introduzione del procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss.) e modifica dell'art.14 D.Lgs.150/2011

    La Corte ha ricordato che la riforma ha modificato il rito sostituendo il precedente rito sommario con il procedimento semplificato e ha incidere sulla forma del provvedimento conclusivo (la sentenza nell'art.281-sexies anziché l'ordinanza), nonché sulla competenza per valore attribuita al Tribunale in composizione monocratica.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    n.3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)

    Richiamato in relazione al motivo di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se il motivo era indicato secondo il n.3 invece che il n.4, perché il vizio dedotto era chiaro e univoco.

  • Codice di procedura civile, art. 385 comma 3

    Norma richiamata in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e alla devoluzione dell'eventuale decisione al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Principio di apparenza: per individuare il mezzo di impugnazione disponibile occorre guardare al rito effettivamente applicato e al modo concreto di svolgimento del processo, valutando la forma del provvedimento e il comportamento processuale del giudice; se il giudice ha consapevolmente adottato forme e modalità riconducibili al rito speciale, l'impugnazione deve adeguarsi a quel rito anche se la qualificazione formale fosse errata.
  • Se il giudice dichiara espressamente l'inapplicabilità del rito speciale ma decide con la forma dell'ordinanza, il principio di apparenza va applicato considerando l'intero contenuto motivazionale: se emerge che la scelta di rito è stata sostanzialmente ordinaria, il provvedimento può essere impugnabile; il contrasto tra forma e motivazione richiede valutazione collegiale e non determina automaticamente l'inappellabilità.
  • Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. n.149/2022) il quadro procedurale è mutato: il rito sommario ex art.14 è stato assorbito nel procedimento semplificato e sono mutate forma e competenze; occorre quindi verificare la temporalita' e l'ambito di applicazione delle modifiche quando si valuta l'appellabilità dei provvedimenti.
  • La mancata o imprecisa indicazione del comma di cui all'art.360 c.p.c. nel ricorso per cassazione non è necessariamente causa di inammissibilità se il vizio dedotto è individuato con chiarezza e univocità.
  • In caso di contrasto tra il modo concreto di svolgimento del processo e la qualificazione formale del provvedimento, il giudice di merito chiamato a decidere sulle impugnazioni deve motivare in modo puntuale la valutazione sulla scelta del rito e sull'ammissibilita' dei mezzi di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.