Cassazione Civile, Sentenza n. 17139/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di ritenute d'acconto riferite al 1998; l'Agenzia non ha risposto (silenzio‑rifiuto). Italia Com‑Fidi ha notificato ricorso tributario, ma la CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva costituzione in giudizio; la CTR ha confermato. In Cassazione la società ha proposto due motivi: (i) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di motivazione per omissione di esame di fatto decisivo (mancata notifica di atti anteriori al 01/04/2012 e non considerazione di tale circostanza), e (ii) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 17‑bis (commi 1,2,3) e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la procedura di reclamo/mediazione si applica anche al ricorso avverso il silenzio‑rifiuto per istanza di rimborso e che, quindi, la costituzione in primo grado è risultata tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (art. 360 n.5) per difetto di indicazione delle ragioni di fatto diverse nelle decisioni conformi, ma ha accolto il secondo motivo (art. 360 n.3). La Corte ha ritenuto che l'art. 17‑bis del D.Lgs. n. 546/1992 si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme e quindi anche ai casi di impugnazione del silenzio‑rifiuto su istanza di rimborso; di conseguenza la procedura di reclamo/mediazione opera e prolunga i termini di costituzione in giudizio (termine utile per la costituzione è stato qualificato come 90 giorni + 30 giorni = 120 giorni). Poiché la società aveva notificato il ricorso l'11/01/2019 e la costituzione risultava nei termini alla luce di tale applicazione, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio seguendo i principi esposti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 17‑bis
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo ... 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ... 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
La Corte ha interpretato l'art. 17‑bis come applicabile anche alle controversie sulla restituzione di somme e, quindi, anche ai ricorsi avverso il silenzio‑rifiuto su istanze di rimborso; ciò determina il blocco/ritardo del procedimento giudiziario per il periodo della mediazione e l'effetto di dilazione dei termini per la costituzione delle parti (nella fattispecie considerato 90 giorni per la mediazione + 30 giorni per la costituzione = 120 giorni).
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, primo comma, lett. g
Richiamato dalla Corte per affermare che l'impugnazione del silenzio‑rifiuto puo' essere proposta dopo il 90° giorno dalla domanda e nei termini previsti dalla legge tributaria; conferma i limiti temporali sostanziali per l'azione di restituzione.
Norma richiamata dalla ricorrente nel gravame; la Corte si e' invece soffermata prevalentemente sull'art. 17‑bis per stabilire l'applicabilita' della procedura di reclamo/mediazione.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
Strumento invocato per censurare omissione di motivazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo alla stregua della regola della "doppia conforme" (art. 348‑ter c.p.c.), richiedendo l'indicazione delle ragioni di fatto diverse tra le due decisioni confermative.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Strumento utilizzato per la censura di violazione di legge (art. 17‑bis e art. 22 D.Lgs. 546/1992); la Corte lo ha ritenuto fondato e lo ha accolto.
Codice di procedura civile, art. 348‑ter, comma 5
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando vi sia 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza d'appello conformi), un motivo ex art. 360 n.5 e' inammissibile se non viene dimostrato che le ragioni di fatto su cui si fondano le due decisioni sono diverse.
Massime di principio
- La procedura di reclamo/mediazione di cui all'art. 17‑bis D.Lgs. n. 546/1992 si applica anche alle controversie relative alla restituzione di somme e, conseguentemente, ai ricorsi avverso il silenzio‑rifiuto dell'Amministrazione sulle istanze di rimborso.
- Quando la mediazione/reclamo si applica, il termine per la proposizione e lo svolgimento della procedura (90 giorni) sospende/incide sui termini processuali e determina che il termine utile per la costituzione in giudizio debba essere calcolato tenendo conto di tale periodo (nella sentenza considerato come 90 + 30 = 120 giorni).
- L'impugnazione del silenzio‑rifiuto puo' essere promossa dopo il 90° giorno dalla richiesta di rimborso e fino ai termini prescrizionali previsti dalla normativa tributaria; va quindi sempre verificata la decorrenza e la prescrizione del diritto alla restituzione.
- Nei giudizi con 'doppia conforme' (decisione di primo grado e decisione d'appello manifestamente conformi) un motivo ex art. 360 n.5 e' inammissibile se non mostra le differenze di fatto tra le due decisioni; pertanto chi impugna deve indicare chiaramente le ragioni fattuali differenti.
- Nelle vertenze relative a rimborsi, occorre documentare con precisione le date di presentazione dell'istanza, di eventuali notifiche e di costituzione in giudizio: questi elementi sono determinanti per il calcolo dei termini e per far valere l'applicazione della procedura di reclamo/mediazione.
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