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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17465/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi principali: (1) violazione di norme penali (artt. 40, 42, 43, 47, 49 c.p. in relazione agli artt. 6 e 75 d.lgs. n. 159/2011) sostenendo l'inaffidabilità della tipicità per inoffensività o impossibilità dell'evento (in particolare per la violazione del 19/12/2012, difendendo che si era trasferito presso la compagna e che i carabinieri lo avevano trovato lì); (2) vizio di motivazione dell'appello in relazione alla valutazione della recidiva (art. 125 c.p.p. e art. 99 c.p., secondo e quarto comma): si censura la generica affermazione della Corte di appello sulla recidiva reiterata infraquinquennale e la mancata valutazione concreta dei precedenti, della tipologia e del grado di offensività delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto incensurabili le valutazioni di merito: le due violazioni dell'obbligo di soggiorno sono state accertate e la richiesta di trasferimento non autorizzata non esclude il reato (per l'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 è sufficiente il dolo generico); l'errore circa la necessità dell'autorizzazione preventiva è inescusabile. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito, seppur sintetica, adeguata e in linea con la giurisprudenza, anche in ragione dei precedenti specifici (tra cui una tentata rapina del 5/11/2011). Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico delle misure di prevenzione)

    La violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno si consuma con la condotta volontaria e consapevole; è sufficiente il dolo generico e le finalità soggettive non escludono il reato

  • Codice penale

    artt. 40, 42, 43, 47, 49; art. 99, secondo e quarto comma

    Richiamati nei motivi del ricorso in relazione alla punibilità e alla recidiva: la Cassazione richiama i criteri per la valutazione della recidiva facoltativa e la necessità di motivazione, che può essere anche sintetica ma concreta

  • Codice di procedura penale

    Art. 125 invocato dal ricorrente per la motivazione della sentenza di appello; art. 616 richiede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma relativa alla modalità di requisitoria in udienza, utilizzata dal PM per proporre la declaratoria di inammissibilità

  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Richiamato in relazione alla normativa sui termini e sulle modalità processuali per la requisitoria del PM

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    più pronunce richiamate in motivazione (es. Sez.1 n.21284/2016; Sez.1 n.42795/2017; Sez.U n.5859/2011; Sez.6 n.14937/2018 e altre)

    Principi consolidati: per art.75 d.lgs. n.159 è sufficiente il dolo generico; l'errore di diritto sull'obbligo di autorizzazione è generalmente inescusabile; l'onere motivazionale sulla recidiva può essere assolto anche implicitamente o con motivazione succinta se emerge la prosecuzione del percorso delinquenziale

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno si configura quando l'interessato, consapevolmente e volontariamente, si sottrae agli obblighi: per l'art.75 d.lgs. n.159/2011 è sufficiente il dolo generico; le finalità soggettive non escludono il reato
  • Il trasferimento di domicilio senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente non esclude la responsabilità: la mera comunicazione o il fatto di essere poi rintracciati in altro domicilio non valgono a sanare la violazione se non era stata ottenuta preventiva autorizzazione
  • L'errore relativo all'obbligo di autorizzazione preventiva configura, di norma, un errore di diritto inescusabile e non scusa la violazione della misura di prevenzione
  • Nella valutazione della recidiva facoltativa il giudice deve motivare la rilevanza dei precedenti: l'onere motivazionale può essere assolto anche in forma sintetica o implicita purché emerga chiaramente che la nuova condotta costituisce prosecuzione del percorso delinquenziale
  • In sede di Cassazione i rilievi di merito (accertamento dei fatti e valutazione dei precedenti) sono sindacati con limitazione: se la motivazione di merito è logica e congrua, il ricorso è inammissibile
  • Un ricorso sostanzialmente generico o che non si confronti con i principi giurisprudenziali richiamati dal giudice di merito è ad alto rischio di inammissibilità e può comportare la condanna alle spese e sanzioni per l'irritualità dell'impugnazione

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