Cassazione Civile, Ordinanza n. 25339/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impiego di una lavoratrice in regime di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la somministrazione perché l'accordo aziendale invocato per giustificarla non risultava stipulato dai soggetti legittimati dall'art. 20, comma 3, lett. i), del d.lgs. 276/2003, cioè dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ma dalla RSU aziendale. Era stata quindi confermata la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatrice, con ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni dal 1 luglio 2015. Con il primo motivo la società ricorrente ha censurato la valutazione dell'accordo aziendale del 26 luglio 2012, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la sottoscrizione da parte delle organizzazioni comparativamente più rappresentative e avrebbe omesso di considerare che i firmatari, pur indicati come RSU, avrebbero agito anche come esponenti di Cgil, Cisl e Uil. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 32, comma 5, della legge 183/2010, assumendo che, in mancanza di una disciplina espressa delle conseguenze della nullità della somministrazione a tempo indeterminato, dovesse applicarsi in via analogica la disciplina forfettaria prevista per la conversione del contratto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la società non aveva dedotto la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., ma aveva soltanto contrapposto una diversa lettura dell'accordo aziendale rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale; inoltre la censura si fondava su un presupposto fattuale incompatibile con l'accertamento di merito, secondo cui l'accordo era stato sottoscritto dalla RSU e non dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'art. 32, comma 5, L. 183/2010 riguarda esclusivamente la conversione del contratto a tempo determinato e non è applicabile, neppure in via analogica, alla somministrazione a tempo indeterminato illegittima, per la quale il d.lgs. 276/2003 prevede già una disciplina specifica nell'art. 27: costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore fin dall'inizio della somministrazione e risarcimento secondo i criteri della mora accipiendi. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, lett. i), d.lgs. 276/2003
"La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa" ... "in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative"
La legittimazione alla previsione dei casi di somministrazione a tempo indeterminato spetta ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative; un accordo sottoscritto dalla sola RSU non è sufficiente, salvo specifica delega contrattuale.
La norma disciplina le conseguenze della somministrazione posta in essere fuori dai limiti e dalle condizioni legali, consentendo al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore dall'inizio della somministrazione e il risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi.
art. 32, comma 5, legge 183/2010
"Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato... indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità"
La disposizione ha portata esclusiva e riguarda solo la conversione del contratto a tempo determinato; non è estensibile alla somministrazione a tempo indeterminato illegittima.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite agli atti o pone a base della decisione fatti non allegati o non provati; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice valuta una prova legale con criterio diverso da quello previsto dalla legge o attribuisce a un elemento probatorio un valore legale non consentito; non è sufficiente la mera diversa lettura delle risultanze.
Per censurare in cassazione l'interpretazione di un contratto collettivo aziendale occorre denunciare la violazione dei canoni ermeneutici, non limitarsi a proporre una interpretazione alternativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o per contestare l'interpretazione del documento quando la censura si risolve in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento del giudice di merito.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei termini previsti dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, l'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale può essere censurata solo deducendo specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura del testo rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare genericamente la valutazione delle prove o l'interpretazione di un documento: è necessaria la deduzione di un effettivo uso di prove non acquisite o di un illegittimo trattamento della prova legale.
- Quando l'ordinamento prevede una disciplina specifica per le conseguenze di una somministrazione illegittima, non è consentito ricorrere in via analogica a una norma pensata per una fattispecie diversa e espressamente limitata a quella regolata.
- L'individuazione dei soggetti legittimati a stipulare un accordo collettivo abilitante a una determinata deroga deve avvenire secondo il dato letterale e sistematico del testo negoziale e della disciplina di riferimento; la rappresentatività non può essere desunta ex post dalla composizione dell'organo firmatario.
- La somministrazione illegittima determina la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore e il risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza applicazione automatica dell'indennità forfettaria prevista per la diversa ipotesi di conversione del contratto a termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25331/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25334/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25336/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25341/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25343/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25347/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →