Cassazione Civile, Ordinanza n. 25334/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da alcuni dipendenti di una società ferroviaria per ottenere il riconoscimento di differenze retributive connesse al trattamento economico spettante nelle giornate di ferie. In primo grado era stata dichiarata la nullità, nella parte rilevante, di una clausola del contratto aziendale e di una clausola del c.c.n.l. di settore, nella misura in cui limitavano l’indennità di utilizzazione professionale durante le ferie al solo importo fisso ed escludevano tali emolumenti dal calcolo della retribuzione feriale. La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società. In cassazione la società ha proposto nove motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; i lavoratori hanno preso atto della rinuncia e chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso ritualmente notificata. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e produce l’estinzione anche senza accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, escludendo invece l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché l’estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione del ricorso dopo la proposta
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni
art. 390 c.p.c.
la rinuncia ritualmente notificata integra i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo
art. 391, secondo comma, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte rinunciante, secondo il criterio della soccombenza virtuale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la declaratoria di estinzione non comporta il raddoppio del contributo unificato, perché non equivale a rigetto o inammissibilità o improcedibilità
Cass., S.U. 34429/2019
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede accettazione della controparte
Cass. n. 17187/2014
richiamata sul medesimo principio della natura non accettizia della rinuncia
Cass. n. 23840/2008
richiamata sul medesimo principio della natura non accettizia della rinuncia
Cass. n. 3688/2016
richiamata per escludere l’equiparazione dell’estinzione al rigetto/inammissibilità ai fini del contributo unificato
Cass. n. 23175/2015
richiamata per escludere l’equiparazione dell’estinzione al rigetto/inammissibilità ai fini del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata, determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- L’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico del rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il quadro giurisprudenziale sia univocamente sfavorevole alla tesi impugnatoria.
- La declaratoria di estinzione del processo non è equiparabile al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione e, quindi, non determina il raddoppio del contributo unificato.
- [
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25331/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25336/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25339/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25341/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25343/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25347/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →