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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25341/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori volta a ottenere l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente, sul presupposto che gli appalti intercorsi tra quest'ultima e le società formalmente appaltatrici fossero non genuini e integrassero una interposizione illecita di manodopera. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo che non ricorressero i presupposti per qualificare come mere prestazioni di lavoro gli appalti considerati, valorizzando la mancanza della contemporanea fornitura da parte dell'appaltante di capitali, macchine e attrezzature e l'esistenza di un'autonoma organizzazione e gestione in capo alle appaltatrici. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960 per non avere applicato la presunzione assoluta di appalto vietato nonostante l'accertata fornitura di mezzi di produzione da parte del committente; 2) nullità della sentenza per motivazione inidonea a spiegare perché l'apporto dell'appaltatore fosse preponderante rispetto a quello dell'appaltante; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla modesta consistenza economica dei beni di consumo usati dall'appaltatore, dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960 per avere ritenuto superabile la presunzione di interposizione illecita in presenza di autonoma gestione dell'appaltatore; 5) nullità per motivazione apparente sull'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione dell'appaltatrice. La Suprema Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che la sentenza impugnata si era conformata ai principi di legittimità in tema di appalto genuino e di appalto di mere prestazioni di lavoro, e che la motivazione della Corte territoriale era sufficientemente percepibile, oltre a non essere censurabile il giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto le censure sulla violazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960 rilevando che la presunzione di appalto di mere prestazioni di lavoro non opera automaticamente per la sola utilizzazione di mezzi forniti dall'appaltante, ma richiede la verifica complessiva dell'apporto del committente e dell'autonoma organizzazione dell'appaltatore; ha escluso la nullità per motivazione apparente perché la decisione di merito rendeva percepibile l'iter logico-giuridico seguito; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la disciplina della doppia conforme; ha confermato, infine, che ai fini della liceità dell'appalto ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 è necessario che l'appaltatore organizzi il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed eserciti un effettivo potere direttivo sui lavoratori. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge sostanziale relativa alla disciplina dell'appalto e dell'interposizione di manodopera.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per censurare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o inidonea.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità per effetto della doppia conforme.

  • art. 1, legge n. 1369 del 1960

    "E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante".

    La Corte afferma che la norma non opera in modo meramente automatico sulla sola base della fornitura di mezzi da parte dell'appaltante, ma va letta alla luce dell'ulteriore verifica sull'effettiva autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore e sulla marginalità o accessorietà dell'apporto dell'appaltante.

  • art. 3, legge n. 1369 del 1960

    È richiamato per ricavare, in coordinamento con l'art. 1, la nozione di appalto lecito di opere e servizi fondato su organizzazione e gestione propria dell'appaltatore.

  • art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte lo interpreta nel senso che l'appalto è lecito solo se l'appaltatore organizza il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercita un potere direttivo effettivo, non meramente formale, sui lavoratori.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la modalità di trattazione e deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 348 ter c.p.c.

    È richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, ove non sia allegata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di appalto di servizi, la liceità del contratto non dipende dalla sola titolarità formale dell'organizzazione, ma dalla verifica sostanziale che l'appaltatore organizzi autonomamente i mezzi e la manodopera e assuma il rischio d'impresa.
  • La presunzione di appalto di mere prestazioni di lavoro non può essere applicata in modo meccanico per il solo fatto che alcuni mezzi siano forniti dal committente; occorre accertare se tale apporto sia tale da rendere marginale quello dell'appaltatore e da escludere una reale autonomia organizzativa.
  • La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, incomprensibile o affetta da anomalie radicali; non basta il semplice dissenso della parte soccombente rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando operi la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Ai fini della genuinità dell'appalto, è decisivo che l'appaltatore eserciti un potere direttivo effettivo sui lavoratori e gestisca concretamente turni, permessi, ferie, malattia e sanzioni disciplinari, mentre al committente può residuare un controllo tecnico sul coordinamento dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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