Cassazione Civile, Ordinanza n. 25347/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un lungo contenzioso di lavoro promosso dalla dipendente per ottenere la costituzione del rapporto e differenze retributive; all'esito di giudizi poi riformati, la lavoratrice aveva ricevuto in via provvisoria somme rilevanti ed era risultata debitrice verso la società per la restituzione di quanto percepito in eccesso. La società ha contestato alla dipendente di non avere conservato il denaro e di averne reso difficile il recupero, ritenendo tale condotta contraria a buona fede, correttezza e diligenza e quindi idonea a integrare giusta causa di licenziamento, intimato il 5 maggio 2021. In appello la lavoratrice ha ottenuto la declaratoria di illegittimità del recesso con tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, Stat. lav.; la società ha proposto ricorso incidentale lamentando l'illegittima mancata ammissione di un ordine di esibizione di documenti bancari, l'erroneo giudizio sulla giusta causa e la cattiva valutazione delle prove. La lavoratrice ha proposto ricorso principale censurando, da un lato, l'interpretazione della contestazione disciplinare e la ritenuta modificazione dei fatti posti a base del licenziamento, e, dall'altro, la mancata applicazione della tutela conservativa prevista dal contratto collettivo e la correlata omissione di pronuncia. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e infondati gli altri due; ha reputato infondato il primo motivo del ricorso principale, ma fondato il secondo, perché la Corte d'appello aveva escluso la proporzionalità della sanzione espulsiva senza prima verificare se il fatto accertato fosse sussumibile in una previsione collettiva punita con sanzione conservativa. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame sulla tutela applicabile e sulle spese.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso incidentale della società e rigetta il primo motivo del ricorso principale della lavoratrice; accoglie invece il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza d'appello limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, perché verifichi se il fatto colposo accertato rientri in una previsione del codice disciplinare/CCNL sanzionata in via conservativa e determini conseguentemente la tutela applicabile, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro ermeneutico per l'interpretazione della lettera di contestazione disciplinare; la censura è stata però ritenuta infondata perché l'interpretazione della Corte territoriale era una delle possibili e plausibili.
Invocato dalla lavoratrice sul principio di immodificabilità dei fatti contestati; la Corte ha ritenuto non violato il principio, poiché l'addebito era stato interpretato nei limiti della contestazione originaria.
art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970
Per la selezione della tutela applicabile nel licenziamento disciplinare il giudice deve verificare se il fatto, accertato in giudizio, rientri in una previsione contrattuale punita con sanzione conservativa; tale verifica era mancata nella sentenza impugnata.
art. 50 CNLG
Richiamato quale disposizione del contratto collettivo da verificare per stabilire se la condotta fosse punita con sanzione conservativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge; la Corte ha distinto i profili di legittimità da quelli di merito e ha respinto quelli che miravano a una rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità da omessa pronuncia, che però non è stata accolta nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha escluso che le censure integrassero un vero vizio di legittimità, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione all'ordine di esibizione documentale; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere o negare tale mezzo istruttorio.
Richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento; la Corte ha confermato che occorre verificare la gravità del fatto e la sua incidenza sul rapporto fiduciario, ma ha cassato perché mancava il passaggio preliminare sulla sussunzione nella disciplina collettiva.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo ipotesi tassative non ricorrenti.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del regime del contributo unificato nei presupposti processuali previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, la verifica della tutela applicabile tra reintegrazione attenuata e tutela indennitaria richiede prima la sussunzione del fatto accertato nella previsione del contratto collettivo che contempli una sanzione conservativa; solo dopo si può valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva.
- L'interpretazione dell'addebito contestato al lavoratore è censurabile in cassazione solo se viola i canoni legali di ermeneutica; quando il giudice di merito fornisce una lettura plausibile e coerente della contestazione, non è consentito sostituirle una diversa interpretazione più favorevole alla parte ricorrente.
- La giusta causa di licenziamento è clausola generale che richiede un giudizio di integrazione attraverso parametri extralegali e un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del parametro normativo o una motivazione illogica, non la mera diversa ricostruzione del merito.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'uso dei poteri istruttori del giudice di merito non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del fatto in sede di legittimità, salvo che si deduca l'utilizzo di prove non dedotte, l'omesso rispetto di prove legali o altri vizi tipici.
- L'ordine di esibizione documentale è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è strumento residuale, ammissibile solo quando il fatto non sia acquisibile altrimenti e l'istanza non sia esplorativa; il relativo diniego non è ordinariamente sindacabile in cassazione.
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