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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25343/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente addetto a mansioni di dispensiere presso un hotel era stato licenziato per asserita appropriazione di quattro pacchi di pasta lasciati da una società cliente durante una manifestazione nei locali della struttura. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva già escluso che, sulla base di quanto accertato nei gradi di merito, al lavoratore potesse essere imputata una condotta appropriativa, né sotto il profilo materiale né sotto quello soggettivo, indicando l’applicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva quindi ordinato la reintegrazione e liquidato un’indennità risarcitoria, rilevando che la società aveva contestato la condotta dolosa appropriativa solo con la lettera di licenziamento, in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del dictum rescindente e dei limiti dei poteri del giudice di rinvio ex art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere un nuovo accertamento in fatto sulla condotta e sull’elemento soggettivo; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, contestando l’affermazione di genericità della contestazione disciplinare e sostenendo che essa era sufficiente a consentire la difesa del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che il precedente provvedimento rescindente non avesse demandato alcun ulteriore accertamento di fatto al giudice di rinvio, avendo invece già affermato che al lavoratore non era imputabile alcuna condotta appropriativa e che occorreva applicare la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, St. lav. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si fondava sulla sola genericità della contestazione disciplinare, ma soprattutto sulla violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché la condotta appropriativa dolosa era stata contestata per la prima volta soltanto nella lettera di licenziamento; pertanto la censura non colpiva la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente antistatari, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al dictum rescindente della Cassazione: se la Corte di legittimità ha già escluso la sussistenza della condotta materialmente e soggettivamente contestata, non può pretendersi un nuovo accertamento di fatto sul punto.
  • La censura per violazione dei limiti del giudizio di rinvio è inammissibile se attribuisce al giudice di rinvio un potere di rivalutazione dei fatti che il dictum rescindente non gli aveva conferito.
  • La contestazione disciplinare va tenuta distinta dal successivo profilo dell’immutabilità della contestazione: una doglianza che investa solo la genericità dell’addebito non coglie la ratio decidendi se la decisione si fonda invece sulla contestazione per la prima volta, al momento del licenziamento, di un fatto diverso o più grave.
  • Quando la cassazione ha già accertato che il fatto materiale e soggettivo contestato non sussiste, la tutela applicabile è quella reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav., senza che residui spazio per un diverso inquadramento del medesimo episodio in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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