Cassazione Civile, Ordinanza n. 25331/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da domande di alcuni dipendenti di una società ferroviaria, addetti a mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno o di macchinista, che avevano chiesto il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti alla nullità, in parte qua, di clausole collettive. In primo grado era stata dichiarata la nullità dell'art. 31.5 CA FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitava l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso, nonché dell'art. 77, punto 2.4, c.c.n.l. Mobilità Area attività ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui escludeva gli emolumenti in contestazione dal calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; i lavoratori hanno resistito con controricorso e hanno chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole come da dispositivo, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
disciplinano la proposta di definizione del giudizio e la richiesta di decisione del ricorso nel procedimento camerale semplificato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale base del riservato deposito dell'ordinanza nel termine successivo alla camera di consiglio
art. 390 c.p.c.
la rinuncia ritualmente notificata integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo
art. 391, secondo comma, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la declaratoria di estinzione non comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendo equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità
art. 31.5 CA FS 2012 e 2016
clausola collettiva censurata perché limitava l'indennità di utilizzazione professionale nelle giornate di ferie al solo importo fisso
art. 77, punto 2.4, c.c.n.l. Mobilità Area attività ferroviarie 2012 e 2016
clausola collettiva censurata perché escludeva gli emolumenti controversi dal computo della retribuzione feriale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia.
- L'estinzione del giudizio di legittimità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- La parte rinunciante può essere condannata alle spese del giudizio di cassazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, specie quando esiste un orientamento giurisprudenziale univoco contrario alla sua posizione.
- La declaratoria di estinzione del ricorso non è equiparabile al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e non determina, di regola, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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