Cassazione Civile, Ordinanza n. 25336/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pronuncia della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, ha dichiarato nulli i verbali di conciliazione sottoscritti il 3 novembre 2016 e ha accertato l'avvenuto trasferimento d'azienda tra due società e la continuità del rapporto di lavoro tra le lavoratrici appellanti e la società subentrante. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato ritualmente. Le controricorrenti hanno dichiarato di non accettare la rinuncia e hanno chiesto la condanna alle spese. La questione trattata in sede di legittimità non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia; conseguentemente la sentenza impugnata passa in giudicato e viene meno l'interesse a proseguire l'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e liquidate in favore delle controricorrenti. La Corte ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
proposta di definizione del giudizio
Consente la trattazione in camera di consiglio e la formulazione di una proposta di definizione del ricorso.
La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
spese del giudizio di legittimità
Le spese seguono la soccombenza virtuale e possono essere poste a carico del rinunciante.
Prevede la possibilità per la parte di chiedere la fissazione dell'udienza dopo il decreto presidenziale di estinzione.
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
Disciplina la riserva del collegio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
La rituale rinuncia al ricorso integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato
L'estinzione del processo non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e quindi non fa scattare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La declaratoria di estinzione del processo non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non comporta automaticamente l'ulteriore contributo unificato.
- Quando la questione decisa è solo processuale, la Corte si limita a regolare gli effetti della rinuncia senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
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