Cassazione Civile, Sentenza n. 29436/2024 del 14/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda un articolo pubblicato da Marco Grassi il 15/05/2012 sul suo sito internet, ritenuto diffamatorio da Bicitaly. Bicitaly citò in via sommaria il Grassi per ottenere l'accertamento della diffamazione e il risarcimento del danno all'immagine. Il Tribunale di Roma riconobbe la portata diffamatoria ma rigettò la domanda di risarcimento per mancata allegazione/prova del danno; la Corte d'appello di Roma, in sede di gravame, accertò la diffamazione e liquidò il danno non patrimoniale in euro 10.000. Grassi impugnò in Cassazione articolando tre motivi: omissione di decisione sulla mancata allegazione/prova dei danni; contestazione dell'interesse ad agire e della offensività del contenuto; censura sull'uso di presunzioni per accertare e quantificare il danno e sulla corretta liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marco Grassi. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) la Corte d'appello aveva accesso diretto agli atti e ha correttamente considerato ritualmente allegati i danni; (2) la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della portata diffamatoria dell'articolo (richiamando titolo, uso del termine "cricca" e la diffusività del sito), anche rimandando alla decisione di primo grado; (3) la corte d'appello ha legittimamente desunto il danno all'immagine e lo ha liquidato in via equitativa valutando fattori oggettivi (notorietà dell'associazione, diffusione e prestigio del sito, parziale veridicità putativa delle notizie). La Corte di Cassazione ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio e ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Norma sulla procedura sommaria di cognizione: utilizzata in primo grado da Bicitaly per ottenere l'accertamento rapido della diffamazione.
Principio del diritto di decisione da parte del giudice con obbligo di pronuncia su tutte le questioni decisive; evocato nella censura per omissione di decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omissione di pronuncia, e vizio motivazionale/omesso esame di fatto decisivo); i motivi del ricorrente sono stati valutati alla luce di tali parametri e ritenuti infondati o inammissibili.
Fondamento della responsabilità civile extracontrattuale invocato per il risarcimento del danno derivante dalla diffamazione.
Regola sulla produzione della prova: richiamata nel contesto della contestazione sull'onere di allegazione e prova del danno.
Norme in materia di prova: richiamate nella discussione sul livello di prova richiesto per desumere il danno e l'uso di presunzioni.
Principi sulla liquidazione del danno e sulle modalità di quantificazione: attinenti alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Norme del codice penale sulla diffamazione (art.595) e sulla diffamazione aggravata via mezzi di pubblicità (art.596-bis); citate dal ricorrente nel dedurre profili di offensività e rilevanza, ma la decisione resta nel profilo civile.
Normativa sulla stampa evocata dal ricorrente nella cornice delle regole sulla responsabilità per pubblicazioni; la Corte ha applicato criteri orientativi per i mezzi di comunicazione di massa anche ai siti web.
d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-bis e 1-quater
Regole sul contributo unificato: la Corte rileva l'obbligo, in caso di rigetto, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo e ne dà atto.
Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa (Osservatorio sulla giustizia civile)
Linee guida utilizzate dalla Corte d'appello per commisurare equitativamente il danno (notorietà del diffamante, mezzo utilizzato, carica pubblica del danneggiato, rettifica etc.)
Massime di principio
- La pubblicazione di un articolo su un sito web può costituire mezzo di comunicazione di massa e determinare ampia diffusione della lesione reputazionale; il giudice può valutare la capacità del sito di orientare l'opinione pubblica come elemento per la configurazione del danno all'immagine.
- Le associazioni e gli enti collettivi possono ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (danno all'immagine/reputazione); il danno è configurabile anche per enti non riconosciuti.
- Il danno all'immagine può essere accertato e quantificato anche per via presuntiva se sussistono circostanze oggettive idonee (terminologia offensiva, diffusione, notorietà dell'entità diffamata, assenza di rettifica), purché la motivazione renda chiaramente intellegibili le ragioni della presunzione.
- L'onere di allegazione è distinto dall'onere della prova: il giudice può ritenere i danni ritualmete allegati se l'atto di citazione contiene indicazioni puntuali, e poi valutare la prova anche per via presuntiva; una mancata specifica contestazione in appello può indebolire la censura successiva in Cassazione.
- La liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire in via equitativa, tenendo conto di criteri orientativi (notorietà del diffamante, strumento, eventuale rettifica, grado di diffusione), e la valutazione discrezionale del giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- L'uso di termini suggestivi e denigratori (es. "cricca") in riferimento a una società può giustificare la valutazione di offensività e la sussistenza della lesione della reputazione, soprattutto se inserito in contesto dal titolo evocativo.
- In Cassazione, le censure di fatto e di merito sono ammesse solo nei limiti del vizio di motivazione o di omesso esame di fatto decisivo; non è possibile rimettere in discussione liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
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