Cassazione Civile, Sentenza n. 29439/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del CNF che aveva confermato la radiazione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli per violazione degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 2, del Codice Deontologico Forense (abuso di qualità e poteri, induzione di studenti e praticanti a dare o promettere rapporti sessuali in cambio di agevolazioni negli esami). Nel ricorso il ricorrente lamentava in particolare la mancata sospensione del procedimento disciplinare in ragione della pendenza di un procedimento penale e della necessità di acquisire atti e notizie del processo penale (in particolare una perizia psicologica sulla personalità e volontarietà del comportamento), ai sensi dell'art. 54 l. n. 247/2012.
La decisione
La Suprema Corte, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del CNF che ha negato la sospensione perché: a) la disciplina vigente (art. 54 l. 247/2012) afferma l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e subordina la sospensione all'indispensabilità dell'acquisizione di atti/notizie del processo penale; b) nel procedimento disciplinare risultava già disponibile materiale probatorio e vi era una sostanziale ammissione dei fatti da parte del ricorrente; c) al ricorrente era stata data più volte la possibilità di produrre la perizia psicologica disposta dal GIP, ma tale perizia non era stata depositata negli atti (è stata invece prodotta una relazione di parte); d) dunque non ricorreva l'indispensabilità richiesta dalla norma. Inoltre la Corte ha chiarito che la sospensione è misura eccezionale che richiede rigorosa motivazione, mentre la prosecuzione del procedimento disciplinare è la regola e non richiede la stessa intensità motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è tenuto al pagamento del contributo unificato supplementare se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 247 del 2012, art. 54
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al processo penale; la sospensione del procedimento disciplinare è facoltativa e può essere disposta soltanto se il giudice disciplinare ritiene indispensabile acquisire atti o notizie appartenenti al processo penale, per un periodo determinato e non superiore complessivamente a due anni.
Codice Deontologico Forense, artt. 4, comma 1 e 9, comma 2
Norme invocate come fondamento degli addebiti disciplinari (doveri di probità, dignità, decoro e tutela dell'immagine della professione): il comportamento contestato è stato ritenuto incompatibile con tali obblighi e meritevole della sanzione della radiazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24/12/2012, n. 228)
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un procedimento penale collegato è l'eccezione e non la regola: va disposta solo se è realmente indispensabile acquisire atti o notizie dal processo penale.
- Il principio del 'doppio binario' stabilisce l'autonomia delle valutazioni disciplinari rispetto a quelle penali; il giudice disciplinare può procedere e valutare autonomamente i fatti anche se il processo penale è ancora pendente.
- La richiesta di sospensione deve specificare e motivare quali documenti o prove del processo penale sono materialmente 'indispensabili' per l'accertamento disciplinare; mere generiche esigenze (es. attesa di valutazioni penali sulla personalità) non sono sufficienti.
- Se al richiedente viene offerta la possibilità di produrre atti penali o perizie ma questi non vengono depositati nel procedimento disciplinare, la domanda di sospensione perde forza: il giudice può ritenere non indispensabile acquisire ulteriori atti.
- La motivazione della sospensione deve essere rigorosa; al contrario, la prosecuzione del procedimento disciplinare è la regola e non richiede una motivazione altrettanto stringente.
- In situazioni con profili medico‑legali o psicologici rilevanti, conviene produrre direttamente nel procedimento disciplinare le perizie o indicare chiaramente quali atti processuali sono necessari, evitando di rinviare solo alle valutazioni del giudice penale.
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