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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29432/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 3036/2021 ai sensi dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che la liquidazione delle spese (Euro 1.618,00 per onorario) fosse frutto di un errore materiale rispetto al valore della causa relativo alla parte di credito contestata (Euro 78,95). Il Tribunale di Foggia dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo che si trattasse di error in iudicando e, inoltre, condannò il ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di correzione perché la controparte si era costituita e aveva resistito.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali (artt. 287-288 e 391-bis c.p.c.) non è ammessa la liquidazione delle spese processuali e non può configurarsi una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure quando la parte non ricorrente si costituisca e resista all'istanza. Ne consegue l'accoglimento del ricorso straordinario avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia nella parte che aveva disposto la condanna alle spese e la conseguente riforma di quella statuizione.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta l'art. 91 come norma che collega la condanna alle spese alla situazione di soccombenza in un processo definito; tuttavia ritiene che tale norma non trovi applicazione nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto in quest'ultimo non si determina una soccombenza tecnica idonea a giustificare la liquidazione delle spese.

  • art. 287 cod. proc. civ.

    Il procedimento di correzione previsto dall'art. 287 è qualificato dalle Sezioni Unite come procedimento di natura sostanzialmente amministrativa/incidente del giudizio, diretto a ripristinare la corrispondenza tra forma e contenuto del provvedimento e non ad affermare o modificare diritti tra le parti.

  • art. 288 cod. proc. civ. (comma 4)

    Dal quarto comma dell'art. 288 la Corte ricava che l'impugnazione è ammessa non contro l'ordinanza di correzione in sé, ma contro il provvedimento corretto relativamente alle parti corrette: ciò conferma che il giudizio 'vero e proprio' sulla controversia potrà svolgersi solo nell'eventuale successiva impugnazione, e non nel procedimento di correzione.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    La norma, applicabile anche alla Corte di Cassazione, conferma la possibilità di correzione d'ufficio o su istanza e viene richiamata per delimitare la funzione della correzione come strumento di rettifica formale, non decisoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio di garanzia del diritto di difesa; la Corte osserva che il contraddittorio può essere necessario anche in procedimenti camerali, ma ciò non trasforma il procedimento di correzione in un processo contenzioso che legittimi la pronuncia sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    Citata a supporto del rilievo sulle tutele impugnatorie e sul ruolo della Cassazione; la Corte evidenzia che l'accesso agli strumenti di impugnazione rimane la sede corretta per decidere controversie che incidono sull'assetto di interessi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali (artt. 287-288 e 391-bis c.p.c.) non può essere liquidata la spesa processuale: non è configurabile soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure se la controparte si costituisce e resiste.
  • La correzione ha natura incidentale/amministrativa: mira a ripristinare la corrispondenza formale fra testo e contenuto del provvedimento già emanato e non assume natura decisoria né sostitutiva della pronuncia originaria.
  • Se la controversia riguarda la qualificazione dell'errore (materiale vs. di giudizio) e la parte ritiene che la correzione incida sull'assetto degli interessi, la via corretta è l'impugnazione prevista dall'art. 288, comma 4, contro il provvedimento corretto; solo in tale giudizio potrà emergere una situazione di soccombenza rilevante per le spese.
  • La mera costituzione e resistenza della controparte nel procedimento di correzione non trasforma automaticamente il procedimento in contenzioso ai fini della liquidazione delle spese: il criterio è la funzione e l'effetto della correzione, non la presenza del contraddittorio.
  • Prima di proporre un'istanza di correzione valutare se l'errore sia realmente 'ictu oculi' (palese e rilevabile dalla lettura della sentenza/ordinanza). Se il dubbio è sostanziale circa la natura dell'errore, è più prudente valutare l'impugnazione del provvedimento corretto piuttosto che confidare in una pronuncia sulle spese nel procedimento di correzione.

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