Cassazione Civile, Sentenza n. 29444/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione che aveva ritenuto la rinuncia all'usufrutto, effettuata a favore delle concedenti il leasing, una liberalità soggetta all'imposta sulle donazioni. Fingen sosteneva che si dovesse applicare l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346/1990 (escludendo l'imposta sulle donazioni quando la liberalità è collegata a un atto già soggetto a registrazione in misura proporzionale o a IVA) e, in subordine, che le imposte ipotecarie e catastali dovessero essere applicate in misura fissa e non proporzionale, perché la disciplina che equipara la rinuncia ad atto traslativo è prevista esplicitamente solo per registro e donazioni e non per le imposte ipo-catastali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la rinuncia all'usufrutto costituisce una liberalità soggetta all'imposta sulle donazioni e che l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346/1990 non si applica perché la liberalità è stata realizzata tramite un atto diverso (la rinuncia) e non tramite l'atto soggetto a registrazione/IVA (il contratto di leasing). Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, la Corte ha ritenuto che il d.lgs. n. 347/1990 rinvii implicitamente alle qualificazioni rilevanti ai fini dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni; dato che la rinuncia è stata qualificata come atto assimilabile a trasferimento di diritto reale, le imposte ipo-catastali sono dovute in misura proporzionale. Sono state condannate le spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 1, comma 4-bis
Stabilisce che le liberalità indirette sono, in linea di principio, soggette all'imposta sulle donazioni salvo che la liberalità sia realizzata tramite un atto concernente il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende soggetto a registrazione in misura proporzionale o a IVA; in tal caso si evita la duplicazione d'imposta. Nel caso concreto non si applica perché la liberalità è stata realizzata con atto distinto (rinuncia) non soggetto a registro/IVA.
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 1, comma 2
Prevede l'equiparazione della rinuncia a diritti reali ad atti costitutivi o traslativi ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni; la Corte l'ha utilizzata per qualificare la rinuncia come liberalità assoggettabile all'imposta sulle donazioni.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10
Disciplina le imposte ipotecaria e catastale (volture e misura dell'imposta). La Corte ha interpretato il testo come non contenente una descrizione analitica delle fattispecie imponibili e come rinviante implicitamente alle qualificazioni rilevanti ai fini dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, con conseguente applicazione dell'imposta in misura proporzionale quando l'atto sia qualificato come trasferimento di diritto reale.
d.P.R. n. 131 del 1986, parte I della tariffa, art. 1
Stabilisce regole sull'imposta di registro (misura proporzionale o fissa) e contiene equiparazioni rilevanti ai fini della qualificazione di taluni atti; la Corte ha richiamato tale tariffa per il confronto interpretativo con le imposte ipo-catastali.
Cass., Sez. 5, 12 aprile 2022, n. 11831
Giurisprudenza richiamata che interpreta l'art. 1, comma 4-bis del d.lgs. n. 346/1990 nel senso che l'imposta sulle donazioni si applica alle liberalità indirette salvo che il trasferimento di diritti immobiliari/aziende sia collegato a un atto già sottoposto a IVA o registrazione proporzionale, onde evitare doppia imposizione (regime del 'negozio mezzo').
Cass., Sez. 6-5, 17 dicembre 2020, n. 28923
Precedente che conferma che l'atto di rinuncia a titolo gratuito di un diritto reale di godimento è assoggettato all'imposta ipotecaria/catastale in misura proporzionale.
Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2022, n. 28973
Richiamata in merito all'effetto preclusivo della qualificazione giuridica già accertata in giudicato ai fini di tributi diversi quando la stessa qualificazione rilevi per la determinazione della fattispecie impositiva.
Massime di principio
- La rinuncia abdicativa a un diritto reale di godimento (es. usufrutto) può costituire una liberalità indiretta e, se qualificata come tale, è assoggettabile all'imposta sulle donazioni.
- L'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346/1990 evita la duplicazione d'imposta solo quando la liberalità è realizzata tramite lo stesso atto che è già soggetto a registrazione in misura proporzionale o a IVA; se la liberalità è realizzata con un atto distinto e non soggetto a registro/IVA, l'articolo non opera.
- Per le imposte ipotecarie e catastali va fatta riferimento alla qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni: se l'atto è assimilato a trasferimento o costituzione di diritti reali, le imposte ipo-catastali si applicano in misura proporzionale.
- Nel dubbio sulla qualificazione giuridica conviene documentare e dimostrare il collegamento sostanziale tra liberalità e atto soggetto a registrazione/IVA se si intende evitare l'imposizione per donazione (strategia per invocare l'art. 1, comma 4-bis).
- La giurisprudenza di legittimità tende a operare per equivalenza sostanziale: rilevano gli effetti economici e la sostanza delle operazioni più che la denominazione formale degli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29404/2024 del 14/11/2024
- Sentenza civile · 14 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29432/2024 del 14/11/2024
- Sentenza civile · 14 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29434/2024 del 14/11/2024
- Sentenza civile · 14 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29436/2024 del 14/11/2024
- Sentenza civile · 14 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29439/2024 del 14/11/2024
- Sentenza civile · 14 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29442/2024 del 14/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →