Cassazione Civile, Sentenza n. 29404/2024 del 14/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello proposto da Marino Barzaghi contro le decisioni rese nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione immobiliare (originata dall'espropriazione promossa da Finanziaria San Giacomo S.p.A. / Credito Valtellinese). Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) vizio di procedimento e nullità per assenza di notifica del decreto ingiuntivo al litisconsorte titolare del conto corrente (presunto titolo esecutivo); (2) insufficienza di motivazione dell'appello e violazione delle norme sull'atto di appello (art. 342 c.p.c. e art. 111 Cost.); (3) errata valutazione sulla tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione ad intervenire della Tom Brothers S.r.l., documentata con sentenza del Tribunale di Roma già passata in giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, ha ritenuto superflua la verifica della regolare notificazione ad alcune parti non costituite in cassazione poiché il ricorso risultava prima facie inammissibile. Ha altresì dichiarato inammissibile il controricorso della Tom Brothers per tardività (omesso deposito nei termini previsti dall'art. 370 c.p.c. novellato), sebbene abbia consentito la partecipazione orale del suo difensore in udienza. Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto che: (i) il primo motivo fosse eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata (la Corte d'appello non aveva esaminato il merito del titolo perché aveva deciso per inammissibilità dell'appello); (ii) il secondo motivo non avesse affrontato in modo specifico e puntuale la motivazione della Corte d'appello e quindi non rispettasse i requisiti di specificità richiesti per la cassazione; (iii) il terzo motivo fosse generico e, in ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere dedotta con gli strumenti idonei (anche, se del caso, la revocazione) e non con il ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre ricordato che il sindacato sulla esistenza del titolo esecutivo in cassazione incontra limiti nei casi di giudicato interno/esterno già formatosi. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente, Marino Barzaghi, alla rifusione delle spese di lite in favore della Tom Brothers S.r.l., liquidate in Euro 2.000 oltre oneri, e ha dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 596 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione all'udienza fissata per la discussione sul progetto di distribuzione del ricavato nell'espropriazione immobiliare.
art. 615 cod. proc. civ.
Utilizzato per qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione; indica la disciplina delle opposizioni esecutive.
art. 175 cod. proc. civ.
Richiamato assieme all'art. 127 per il principio del rispetto della ragionevole durata del processo e per evitare formalità inutili che allunghino i tempi processuali.
art. 127 cod. proc. civ.
Collegato al principio della ragionevole durata del processo; giustifica il rigetto di attività processuali inutili quando il ricorso è prima facie inammissibile.
art. 370 cod. proc. civ.
Stabilisce i termini per il deposito del controricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso per tardività ai sensi della normativa novellata, precisando però che la mancata produzione non impedisce la partecipazione orale del difensore munito di procura speciale.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e nullità). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero nei limiti della censura di diritto ammessa o fossero eccentrico rispetto alla ratio decidendi impugnata.
art. 342 cod. proc. civ.
Imponendo la necessaria specificità, completezza e riferibilità dell'impugnazione, è stato applicato per valutare l'inammissibilità dell'appello e dei motivi di cassazione che non attaccano la ratio decidendi in modo puntuale.
art. 81 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'atto di impugnazione e ai limiti della censura in cassazione; la corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a sollevare il controllo di legittimità.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad un corretto e motivato processo; utilizzato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la lamentata violazione non fosse adeguatamente dimostrata nei termini di legge.
art. 395 cod. proc. civ.
Richiamato come rimedio più idoneo (revocazione) nel caso di presunto contrasto con precedente giudicato, rispetto al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato relativamente alla misura dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.
Massime di principio
- In materia di opposizioni all'esecuzione, l'appello deve essere formulato con specificità e deve contrastare in modo puntuale la ratio decidendi della decisione di primo grado; altrimenti l'appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
- La cassazione è un rimedio vincolato e di diritto: i motivi devono rientrare nelle formulazioni previste dall'art. 360 c.p.c. e devono affrontare la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non riferite alla ratio decidendi sono inammissibili.
- Non è possibile in cassazione far valere questioni nuove di fatto o prove che non siano state adeguatamente dedotte e controargomentate in grado di merito; questioni già decise con giudicato interno o esterno non possono essere riaperte con efficace sindacato in Cassazione.
- Il controricorso in Cassazione va depositato nei termini previsti dal codice: la mancata tempestiva produzione può rendere inammissibile il controricorso e i documenti allegati, sebbene sia consentita la partecipazione orale del difensore munito di procura speciale.
- Quando il giudice d'appello decide l'inammissibilità dell'appello basandosi sulla mancanza di specificità, il sindacato in Cassazione deve mostrare in modo puntuale l'errore di diritto compiuto sulla valutazione della specificità per essere efficace.
- Se si ritiene che una pronuncia sia in contrasto con precedente giudicato, il rimedio adeguato è la revocazione (ove previsto), non il ricorso per cassazione; la scelta del rimedio processuale corretto è essenziale per la tutela del diritto invocato.
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