Cassazione Civile, Ordinanza n. 31761/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2008. La pretesa nasceva da un controllo su apparecchi da intrattenimento detenuti irregolarmente presso l'esercizio: in un primo momento era stato accertato e determinato induttivamente il PREU, sulla base dell'impossibilità di leggere i dati degli apparecchi privi di nulla osta; su tale base l'Ufficio aveva poi emesso gli atti qui controversi per maggiori imposte sui redditi, con imputazione per trasparenza ai soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e delle norme sulla delega/sottoscrizione, assumendo che mancasse prova della valida sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario; 2) violazione dell'art. 39-quater d.l. 269/2003 e delle norme sull'irretroattività, sostenendo che la disciplina che consente di porre l'importo forfetario PREU a base degli accertamenti reddituali vale solo dal 2011 e non poteva applicarsi al 2008; 3) omesso esame del fatto che gli apparecchi erano stati installati solo due settimane prima del sequestro e che non erano stati considerati i giorni di chiusura.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile perché diretto a contestare un accertamento in fatto del giudice di appello sulla produzione, da parte dell'Ufficio, degli atti che legittimavano la sottoscrizione dell'avviso. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina introdotta nel 2010 che consente di utilizzare l'importo forfetario PREU come base per gli accertamenti delle imposte dirette e dell'IVA integra una presunzione legale sostanziale, non applicabile retroattivamente a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2011; per tali annualità l'Amministrazione può procedere solo mediante presunzioni semplici, con conseguente necessità di rivalutare l'assolvimento dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla sottoscrizione degli atti impositivi; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché contrastava con un accertamento in fatto del giudice di merito.
invocato dai ricorrenti in tema di delega/sottoscrizione, ma senza accoglimento, poiché la questione era superata dall'accertamento di merito sulla produzione degli atti legittimanti.
richiamato sia sulla sottoscrizione sia, soprattutto, sul riparto dell'onere della prova nell'accertamento tributario; la Corte afferma che la disciplina del 2010 incide sull'onere probatorio e non può operare retroattivamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per veicolare i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto storico decisivo, ritenuto assorbito.
art. 39-quater, d.l. n. 269/2003
il comma 3, come integrato nel 2010, introduce una presunzione legale iuris tantum che consente di porre l'importo forfetario PREU a base delle rettifiche ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP; tale disciplina non è retroattiva per periodi d'imposta anteriori al 2011.
richiamato a sostegno del principio di irretroattività delle norme sostanziali.
art. 3, comma 1, L. n. 212/2000
invocato quale norma sul divieto di retroattività in materia tributaria, coerente con la natura sostanziale della disposizione applicata dall'Ufficio.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 67
norma che ha introdotto la disciplina di raccordo tra accertamento PREU e accertamento delle imposte dirette/IVA.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 171
richiamato come dato temporale di entrata in vigore della disciplina di stabilità 2011, rilevante per escludere l'applicazione ai periodi precedenti.
art. 38, comma 5, L. n. 388/2000
richiamato con riferimento al nulla osta mancante sugli apparecchi da intrattenimento.
Massime di principio
- La disposizione che collega l'importo forfetario del PREU agli accertamenti delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP ha natura sostanziale e introduce una presunzione legale iuris tantum: essa non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per le annualità precedenti al 2011, l'Amministrazione finanziaria non può fondare automaticamente l'accertamento delle maggiori imposte sull'accertamento PREU induttivo, ma deve ricorrere a presunzioni semplici e dimostrarne la gravità, precisione e concordanza.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la produzione degli atti che legittimano la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la censura che mira solo a contestare tale apprezzamento non è deducibile come violazione di legge.
- L'introduzione di una presunzione normativa che trasferisce sul contribuente l'onere di provare il contrario non può essere applicata retroattivamente, perché aggrava la sua posizione processuale.
- Se il motivo accolto è sufficiente a definire la controversia, le ulteriori censure che investono fatti storici ulteriori possono rimanere assorbite.
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