Cassazione Civile, Ordinanza n. 20684/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e successiva cartella di pagamento, di una maggiore imposta richiesta a una società che aveva riportato in compensazione, nell’anno d’imposta 2008, una perdita relativa al 2004. La società aveva presentato nel 2005 la dichiarazione originaria per il 2004 senza indicare perdite e solo nel 2007 aveva depositato una dichiarazione integrativa con l’indicazione di una perdita di euro 345.080, poi utilizzata in compensazione. L’Ufficio aveva ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa, perché presentata oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e aveva quindi negato il riporto della perdita, con iscrizione a ruolo della somma dovuta. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, affermando che per contestare la perdita sarebbe stato necessario un avviso di accertamento e non il procedimento ex art. 36-bis. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 2 d.P.R. n. 322/1998, 36-bis e 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che: la dichiarazione integrativa era tardiva e quindi tamquam non esset; l’omessa indicazione della perdita originaria non poteva essere emendata oltre il termine di legge; il controllo automatizzato poteva fondarsi anche su dati delle dichiarazioni precedenti e su verifiche di tempestività, senza necessità di avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che la dichiarazione integrativa, presentata nel 2007 per emendare un’omissione in danno del contribuente relativa all’anno 2004, era tardiva perché doveva essere presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo (quindi nel 2006). Ha inoltre ribadito che la scelta di utilizzare le perdite pregresse costituisce manifestazione di volontà e non mera dichiarazione di scienza, sicché l’omessa indicazione non è liberamente rettificabile oltre i termini di legge. Quanto al procedimento ex art. 36-bis, la Corte ha reputato legittimo il recupero in sede di liquidazione automatizzata, perché basato su un controllo cartolare e sulla mera verifica della tardività della dichiarazione integrativa, senza valutazioni discrezionali. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; oltre tale termine è tardiva e non consente il recupero della perdita non dichiarata originariamente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato è legittimo quando si risolve in una verifica cartolare e obiettiva, anche su dati delle dichiarazioni precedenti, senza valutazioni discrezionali; in tale caso non è necessario avviso di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione della Corte.
La perdita di periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi entro i limiti di legge, ma la relativa facoltà di utilizzo richiede una chiara manifestazione nella dichiarazione.
La generale emendabilità della dichiarazione non opera per le parti a contenuto negoziale, salvo prova dell’errore essenziale e riconoscibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per correggere un’omissione in suo favore è soggetta al termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998; se presentata oltre tale termine, non può fondare il riconoscimento della posta omessa.
- L’opzione di riportare e utilizzare perdite fiscali pregresse non è una mera dichiarazione di scienza, ma una manifestazione di volontà: deve essere esercitata in modo chiaro nella dichiarazione del periodo interessato e non può essere surrogata dall’Amministrazione.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è utilizzabile non solo per errori materiali o di calcolo, ma anche per recuperare importi indebitamente compensati quando l’irregolarità emerga da un riscontro cartolare e oggettivo dei dati dichiarativi e della loro tempestività.
- Quando il disconoscimento di una perdita o di un credito deriva dalla sola verifica del mancato rispetto di un termine legale e non richiede apprezzamenti discrezionali, l’iscrizione a ruolo può avvenire senza previo avviso di accertamento.
- La generale emendabilità della dichiarazione dei redditi opera per gli errori materiali o formali, ma non consente di introdurre ex post scelte o opzioni che la legge collega a una specifica e tempestiva manifestazione di volontà.
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