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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36362/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza del 12 maggio 2026 con cui il GIP del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione e in sede di rinvio, aveva rideterminato in anni 16, mesi 2 e giorni 25 di reclusione ed euro 45.100 di multa la pena complessiva per reati, prevalentemente in materia di stupefacenti, oggetto di cinque sentenze irrevocabili e riconosciuti in continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. La precedente ordinanza era stata annullata dalla Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2025, limitatamente al calcolo della pena complessiva. Il primo motivo denunciava violazione di legge perché, per il secondo reato della sentenza sub 2), il giudice dell'esecuzione aveva applicato un incremento di un anno e quindici giorni, superiore ai due mesi stabiliti dal giudice della cognizione. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla quantificazione degli aumenti per i reati satellite: il provvedimento aveva indicato gli incrementi richiamando genericamente la pena già determinata e la gravità dei fatti, senza illustrare il criterio di commisurazione né spiegare le differenze tra aumenti riferiti a fattispecie comparabili. Il ricorrente segnalava, tra gli altri, gli aumenti di tre anni per l'offerta in vendita di 5,120 kg di marijuana, di sei mesi per la detenzione a fini di vendita di circa 15 kg, di due anni per trasporto, acquisto e vendita di 3.640 kg di marijuana, e di quattro anni ed euro 18.000 di multa per detenzione e offerta in vendita di un chilogrammo di cocaina.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi e annullato l'ordinanza, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'incremento riferibile al secondo reato della sentenza sub 2) superava il limite di due mesi fissato irrevocabilmente dal giudice della cognizione. Quanto al secondo, ha ritenuto insufficiente il generico richiamo alla gravità dei reati e alle pene precedenti: per aumenti consistenti o sensibilmente differenziati, il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo individualizzato, con analiticità proporzionata all'entità dell'incremento, rendendo verificabili la coerenza e la proporzionalità tra gravità dei singoli fatti e aumenti applicati. La pena determinata in cognizione costituisce sia un limite per gli aumenti già stabiliti per i singoli reati, sia un parametro di valutazione. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare gli aumenti nel rispetto di tali criteri. La Cassazione ha pronunciato annullamento con rinvio, non una decisione definitiva sulla responsabilità o sulla pena complessiva.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, incontra, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il limite rappresentato dalle valutazioni ormai coperte dal giudicato effettuate dal giudice della cognizione.

    Nell'applicare in executivis la continuazione, il giudice deve rispettare le valutazioni irrevocabili del giudice della cognizione; la pena già determinata costituisce un limite e un parametro per la nuova commisurazione.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    In tema di continuazione applicata in sede esecutiva, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve motivare la misura dell’aumento applicato per ciascun reato satellite con un grado di analiticità proporzionato all’entità dell’incremento, sì da rendere verificabile la coerenza e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità dei singoli fatti e agli aumenti disposti per gli altri reati unificati, non essendo sufficiente, in presenza di aumenti consistenti o significativamente differenziati per fattispecie comparabili, il mero richiamo alla gravità dei reati e alle pene irrogate in sede di cognizione.

    La determinazione degli aumenti per i reati satellite richiede una motivazione individualizzata e tanto più analitica quanto maggiore è l'incremento, così da consentire il controllo sulla proporzionalità del trattamento.

  • art. 133 c.p.

    In sede esecutiva tale esigenza assume un rilievo ancora più evidente, poiché il giudice è chiamato a coordinare trattamenti sanzionatori formatisi in distinti procedimenti e deve rendere verificabile il criterio attraverso il quale la gravità dei singoli fatti, valutata secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., si traduce nella concreta misura di ciascun incremento.

    La gravità dei fatti, valutata secondo i parametri di commisurazione della pena, deve essere collegata in modo esplicito alla misura concreta di ciascun aumento.

  • art. 132 c.p.

    In sede esecutiva tale esigenza assume un rilievo ancora più evidente, poiché il giudice è chiamato a coordinare trattamenti sanzionatori formatisi in distinti procedimenti e deve rendere verificabile il criterio attraverso il quale la gravità dei singoli fatti, valutata secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., si traduce nella concreta misura di ciascun incremento.

    Nella rideterminazione della pena in sede esecutiva, l'esercizio della discrezionalità sanzionatoria deve essere reso controllabile, esplicitando come i parametri di commisurazione si riflettano sui singoli aumenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La Corte ha accolto la doglianza di violazione di legge relativa al superamento, per un reato satellite, dell'aumento irrevocabilmente fissato dal giudice della cognizione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il provvedimento afferma, in via generale, che gli aumenti vengono individuati «alla luce della pena già determinata dal giudice di primo grado e della loro gravità», per poi procedere direttamente alla indicazione delle singole quantità di pena.

    La motivazione è censurabile quando enuncia un criterio generale ma non rende comprensibile la sua applicazione ai singoli aumenti, in particolare se questi sono rilevanti o differenziati rispetto a fatti comparabili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    A fondamento del ricorso avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio, la difesa deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione di merito.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti, non contemplato per il tipo di impugnazione proposta, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

    Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo il rito previsto per il tipo di impugnazione.

  • art. 110 c.p.

    sentenza n. 1720/2021, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord il 30 giugno 2021 e divenuta irrevocabile il 15 novembre 2021, con la quale era stata inflitta la pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. n. 309 del 1990;

    La norma è riportata quale riferimento al reato oggetto di una delle sentenze considerate nell'unificazione esecutiva; la decisione non ne ricava un principio interpretativo autonomo.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il giudice dell’esecuzione ha individuato quale violazione più grave quella di cui al capo 70) della sentenza sub 5), mantenendo la pena già determinata in quella sede, pari, all’esito degli aumenti e della riduzione per il rito, ad anni cinque, mesi uno e giorni venticinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

    La disposizione individua i reati in materia di stupefacenti oggetto delle condanne coordinate; la ratio della decisione riguarda la determinazione esecutiva della continuazione, non l'interpretazione delle fattispecie di cui all'art. 73.

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo di applicazione della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili, gli aumenti per i reati satellite non possono superare quelli già stabiliti dal giudice della cognizione per i medesimi reati.
  • La pena determinata dal giudice della cognizione costituisce, oltre che un limite rispetto agli aumenti già fissati, un parametro di valutazione per il giudice dell'esecuzione quando ridetermina la pena complessiva.
  • Il giudice dell'esecuzione deve quantificare distintamente e motivare l'aumento relativo a ciascun reato satellite; il grado di analiticità della motivazione deve essere proporzionato all'entità dell'incremento.
  • Per aumenti consistenti o sensibilmente differenziati tra fattispecie comparabili, il generico richiamo alla gravità dei reati o alle pene irrogate in cognizione non basta: occorre indicare gli elementi concreti che giustificano le singole misure e rendere controllabile la proporzionalità complessiva del trattamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiContinuazione

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