Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
L’istante, assolto dal Tribunale di Pistoia il 14 marzo 2023, con sentenza irrevocabile dal 28 luglio 2023, dall’accusa di furto aggravato in concorso commesso in una tabaccheria di Larciano il 23 novembre 2018, aveva chiesto la riparazione per il periodo trascorso agli arresti domiciliari dal 16 agosto 2019 al 12 gennaio 2021. Dopo il primo rigetto della Corte d’appello di Firenze del 23 settembre 2024, annullato con rinvio dalla Cassazione (sentenza n. 8875/2025), la stessa Corte territoriale, con ordinanza dell’11 settembre 2025, ha nuovamente respinto la domanda, ritenendo che condotte gravemente colpose dell’istante avessero contribuito a generare l’apparenza del suo coinvolgimento nel reato. Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato motivazione omessa o apparente e mancata conformità al giudizio rescindente, sostenendo che la Corte d’appello avesse riproposto le valutazioni già censurate sulla sua responsabilità e avesse erroneamente affermato che non era documentata la patologia epilettica, benché fosse stata prodotta una certificazione di invalidità. Il Ministero ha chiesto l’inammissibilità, osservando che non erano state indicate incongruenze tra l’ordinanza e la sentenza assolutoria né specifici passaggi di quest’ultima incompatibili con gli elementi valorizzati ai fini della riparazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, non avesse rivalutato la colpevolezza penale né contraddetto la ricostruzione assolutoria, ma avesse apprezzato autonomamente, ai soli fini della riparazione, se condotte dell’istante avessero concorso a provocare la falsa apparenza di coinvolgimento. Sono stati valorizzati il ritrovamento, poche ore dopo il furto e nella camera dell’abitazione di un coimputato condannato, di più documenti identificativi dell’istante, custoditi nello stesso cassetto contenente parte della refurtiva e il telefono di un altro coimputato; l’assenza di una spiegazione plausibile e della produzione, nel giudizio di cognizione, della dichiarata denuncia di smarrimento; la frequentazione, nelle ore del reato, di un coimputato e i controlli che li avevano trovati insieme in orari notturni; nonché l’uso di otto alias nei controlli di polizia. La certificazione prodotta nel solo giudizio di riparazione attestava l’esistenza di crisi epilettiche, ma non dimostrava che una crisi fosse avvenuta la sera del furto. La Corte ha inoltre ritenuto che la reticenza o le dichiarazioni ambigue in interrogatorio possano rilevare se causalmente incidenti sulla misura cautelare, senza equiparare tale condotta al mero silenzio difensivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stata disposta la rifusione al Ministero di 1.000 euro per le spese del grado di legittimità, in ragione dell’attività difensiva concretamente svolta.
Norme richiamate
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
La domanda di riparazione richiede un autonomo e completo accertamento del dolo o della colpa grave dell’istante sulla base degli elementi disponibili. Il giudice può negare l’indennizzo quando condotte gravemente colpose abbiano contribuito a causare la misura, purché motivi in modo adeguato e congruo.
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive.
La reticenza dell’indagato in interrogatorio può integrare un elemento rilevante per accertare la colpa grave ostativa alla riparazione, quando abbia nesso causale con la determinazione cautelare; non è equiparabile al silenzio legittimamente mantenuto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza datata 11/09/2025, la Corte di appello di Firenze, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 8875 del 2025 della Quarta Sezione di questa Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da Adjordje Stanikic, relativamente al periodo trascorso in regime di arresti domiciliari tra il 16 agosto 2019 e il 12 gennaio 2021.
La norma identifica il delitto di furto per il quale era stata disposta la misura cautelare e rispetto al quale l’istante era stato assolto; non è oggetto di una distinta interpretazione sostanziale nella decisione.
Con ordinanza datata 11/09/2025, la Corte di appello di Firenze, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 8875 del 2025 della Quarta Sezione di questa Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da Adjordje Stanikic, relativamente al periodo trascorso in regime di arresti domiciliari tra il 16 agosto 2019 e il 12 gennaio 2021.
La norma è indicata quale aggravante del furto contestato nel procedimento presupposto; la decisione non affronta autonomamente i presupposti dell’aggravante.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare autonomamente e complessivamente se l’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà con dolo o colpa grave, considerando in particolare condotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazione di regole di macroscopica entità; una motivazione adeguata e congrua non è sindacabile in legittimità.
- L’autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale riguarda la diversità dell’oggetto, ma non consente al giudice della riparazione di sovvertire la ricostruzione storica o rivalutare, in senso contrario, il valore dimostrativo attribuito agli elementi dal giudice della cognizione. Elementi non esclusi nella loro storicità possono tuttavia essere valutati per accertare se la condotta dell’istante abbia contribuito a generare la falsa apparenza di un coinvolgimento penalmente rilevante.
- Il diverso standard probatorio del giudizio di riparazione consente di attribuire ai fatti accertati nel giudizio penale una valutazione probatoria diversa, ai fini propri dell’indennizzo, poiché il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio attiene all’accertamento della responsabilità penale.
- La reticenza dell’indagato in sede di interrogatorio può concorrere a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione quando sia causalmente rilevante rispetto all’adozione della misura cautelare; non va confusa con il silenzio mantenuto nell’esercizio delle facoltà difensive.
- Frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti nel medesimo procedimento possono concorrere a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione, se il giudice motiva sulla loro oggettiva capacità di apparire indizi di complicità e sulla loro relazione causale, almeno concorrente, con il provvedimento restrittivo.
- La mancata spiegazione di circostanze oggettivamente significative, come il ritrovamento dei propri documenti identificativi insieme a refurtiva e a beni riconducibili a coimputati, può essere valutata, unitamente agli altri elementi, per stabilire se la condotta dell’interessato abbia contribuito a ingenerare la falsa apparenza del suo coinvolgimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36202/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36206/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36207/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36293/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36294/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →