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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36207/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 12 gennaio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 5 febbraio 2025 per furto, contestando la mancata notifica al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale formulate nel giudizio d’appello celebrato in forma cartolare. Ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 127 c.p.p., sostenendo che l’omessa comunicazione avesse leso il contraddittorio e il diritto di difesa e integrasse una nullità generale a regime intermedio, eccepibile per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo è manifestamente infondato. Ha chiarito che l’obbligo di comunicazione immediata alle altre parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero era previsto dalla disciplina emergenziale pandemica, applicabile sino al 30 giugno 2024, ma non è stato riprodotto nella disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, applicabile ratione temporis. Per i procedimenti cartolari di appello e di cassazione, le richieste del pubblico ministero sono presentate nei termini previsti dagli artt. 598-bis e 611 c.p.p.; non sussiste un obbligo di comunicarle immediatamente alle altre parti. Le richieste restano accessibili alle parti, che possono domandarne copia alla cancelleria, mentre l’avviso del deposito costituisce una comunicazione di cortesia. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Invero, la nuova disciplina (applicabile ratione temporis al presente procedimento) prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate 'quindici giorni prima . dell'udienza e che lé parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima 'dell'udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello). Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. "pandemico", che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti.

    Nel procedimento cartolare di cassazione disciplinato dalla normativa vigente dal 1° luglio 2024, le richieste del pubblico ministero devono essere depositate nei termini previsti, ma non devono essere comunicate immediatamente alle altre parti.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Invero, la nuova disciplina (applicabile ratione temporis al presente procedimento) prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate 'quindici giorni prima . dell'udienza e che lé parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima 'dell'udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello). Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. "pandemico", che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti.

    Anche nel procedimento cartolare d’appello la disciplina post-Cartabia non impone la comunicazione immediata alle altre parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; se l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa del ricorrente, può essere disposto anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata; era, altresì, espressamente previsto che la cancelleria, provvedesse "immediatamente" ad inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti le quali, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, avrebbero potuto presentare, con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conclusioni.

    La disciplina emergenziale pandemica prevedeva espressamente l’invio immediato ai difensori delle altre parti delle richieste scritte del Procuratore generale; tale obbligo non è stato riprodotto nella disciplina successiva.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La disposizione in esame è stata sostanzialmente riprodotta dell'art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, che è stato più volte prorogato fino al 30 giugno 2024, giorno precedente all'entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia" (01/07/2024).

    La disciplina emergenziale che prevedeva la comunicazione immediata delle requisitorie scritte è rimasta prorogata fino al 30 giugno 2024 e ha cessato di applicarsi con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

  • art. 624 c.p.

    Con sentenza del 12/01/2026, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti in data 05/02/2025, che aveva condannato Alessio Butera per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia.

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del furto per il quale l’imputato era stato condannato nei gradi di merito; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito la responsabilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare d’appello o di cassazione regolato dalla disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, non sussiste un obbligo di comunicazione immediata alle altre parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero: tale obbligo apparteneva alla disciplina emergenziale pandemica e non è stato riprodotto.
  • La mancata comunicazione individuale dell’avviso di deposito delle richieste scritte del pubblico ministero non determina, di per sé, una violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, quando le richieste sono accessibili alle parti e possono essere richieste alla cancelleria; gli avvisi di deposito hanno carattere di cortesia in assenza di uno specifico obbligo normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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