Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2026 del 15/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità richiedente)
La controversia
La Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio, con sentenza del 2 ottobre 2026 ha disposto la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria romena in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 4 del 7 luglio 2026, emesso dal Tribunale di Vrancea per l'esecuzione della pena di cinque anni di reclusione inflitta per tratta di persone minori, commessa nel marzo 2017. La difesa ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2, 16 e 17 della legge n. 69 del 2005, dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo che le informazioni complementari trasmesse dalla Romania non escludessero il rischio di trattamenti inumani o degradanti: in particolare, sarebbero rimasti incerti lo spazio individuale effettivamente disponibile, il numero di detenuti e l'ingombro degli arredi, la permanenza nelle diverse strutture (Rahova, Focsani e Vaslui), la destinazione carceraria futura e le condizioni igienico-sanitarie; la Corte territoriale avrebbe inoltre sopravvalutato fattori compensativi senza prima verificare adeguatamente la situazione materiale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 e carenza di motivazione per l'omessa risposta all'istanza di rifiuto facoltativo della consegna e di esecuzione della pena in Italia, invocando legami familiari, sociali e lavorativi radicati nel territorio. In memoria ha chiesto l'annullamento senza rinvio, anche in ragione dei precedenti annullamenti e dell'esigenza di ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha disposto che la Cancelleria trasmetta immediatamente copia del provvedimento al Ministro della giustizia. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di appello, in esecuzione del precedente annullamento, aveva richiesto informazioni individualizzate sul percorso detentivo e sulle condizioni delle strutture. Le risposte romene indicavano per i primi 21 giorni la detenzione nel penitenziario di Rahova in una stanza con almeno tre metri quadrati, oltre a passeggiate e attività fuori cella; prospettavano poi il trasferimento a Focsani in regime chiuso e, subordinatamente al decorso di un quinto della pena e a una nuova valutazione, a Vaslui in regime semiaperto, nonché l'eventuale successivo regime aperto. La Corte ha giudicato la motivazione territoriale immune da vizi logico-giuridici: le informazioni individualizzate e i fattori compensativi relativi alla libertà di movimento e alle attività trattamentali escludevano il serio pericolo di trattamento inumano o degradante, senza che la difesa avesse allegato elementi precisi idonei a contraddire le rassicurazioni ricevute. Il secondo motivo non è stato esaminato nel merito perché non consentito ai sensi dell'art. 628, comma 2, c.p.p.: sulla questione del radicamento in Italia si era formato il giudicato a seguito della precedente declaratoria di inammissibilità. La consegna resta quindi disposta.
Norme richiamate
art. 3 CEDU
Tali controlli devono essere condotti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato emittente e comprovanti la presenza di carenze sistemiche ovvero che colpiscono determinati gruppi di persone ovvero relative a determinati centri di detenzione.
Il rischio di trattamento inumano o degradante va verificato sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati sulle condizioni detentive nello Stato di emissione.
art. 4 CDFUE
A fronte di dettagliate rassicurazioni dello Stato emittente circa la sottoposizione della persona richiesta a un trattamento non inumano o degradante, può rifiutare la consegna nel solo caso in cui accerti, sulla base di precisi elementi allegati dalla difesa, che sussiste, comunque, il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
Quando lo Stato emittente fornisce rassicurazioni dettagliate e individualizzate sulle condizioni detentive, il rifiuto della consegna richiede precisi elementi difensivi che dimostrino comunque un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali.
artt. 2, 16 e 17, legge 22 aprile 2005, n. 69
Ove il tenore di queste informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione.
Nel procedimento di mandato d'arresto europeo, informazioni individualizzate che escludano il rischio di trattamento inumano o degradante comportano la prosecuzione verso la consegna, in conformità al mutuo riconoscimento.
art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69
È stata, invece, affermata la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo relativo al supposto radicamento del ricorrente nel territorio italiano.
La questione del radicamento in Italia era stata già definita nel precedente giudizio di legittimità; nel caso concreto la relativa censura era preclusa dal giudicato e non poteva essere nuovamente esaminata.
Il secondo motivo non è consentito, ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., poiché sulla dedotta questione del radicamento in Italia del consegnando è intervenuta la preclusione del giudicato, a seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata sul punto dalla sentenza di annullamento parziale.
È preclusa la riproposizione di una questione già definita con declaratoria di inammissibilità nel precedente giudizio di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando sia prospettato un rischio di trattamenti inumani o degradanti, il giudice deve acquisire informazioni aggiornate, attendibili e individualizzate sulle condizioni detentive concretamente previste per la persona richiesta.
- Se le informazioni dettagliate dello Stato di emissione escludono il rischio di trattamento inumano o degradante, il principio del mutuo riconoscimento impone di procedere alla consegna; il rifiuto è giustificato solo quando siano allegati precisi elementi che dimostrino comunque un pericolo concreto di violazione dei diritti fondamentali.
- Lo spazio personale inferiore a tre metri quadrati in una cella collettiva determina una forte, ma relativa e confutabile, presunzione di trattamento degradante; la presunzione può essere superata da fattori compensativi, tra cui la durata limitata della restrizione, la libertà di movimento e le attività svolte fuori dalla cella.
- La partecipazione ad attività trattamentali e la significativa riduzione del tempo trascorso in cella possono concorrere, insieme alle condizioni complessive dell'ambiente detentivo, a escludere il serio pericolo di trattamento inumano o degradante.
- Una questione già dichiarata inammissibile nel precedente giudizio di legittimità non può essere riproposta quando sulla stessa sia intervenuta la preclusione del giudicato.
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