Cassazione Penale, Sentenza n. 36206/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza dell’8 maggio 2025 della Corte d’appello di Firenze, pronunciata in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento della Cassazione del 28 febbraio 2019. La sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Prato del 12 febbraio 2015 lo aveva condannato per i reati contestati, unificati dal vincolo della continuazione; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, la difesa ha contestato l’attribuzione all’imputato delle utenze telefoniche sulle quali erano state captate conversazioni utilizzate per affermarne il concorso nei reati dei capi e) e g). Ha lamentato che la sentenza non avesse indicato adeguatamente gli elementi di collegamento tra le utenze e l’imputato, né spiegato come quelle attribuite al soggetto indicato come “Trajas” fossero riconducibili all’utenza certamente in uso all’imputato; ha inoltre rilevato che alcune utenze erano state dismesse nel febbraio 2003, mentre quella certa era stata intercettata dal 16 aprile 2003, e che mancava un’identificazione dell’utilizzatore attraverso la voce. Con il secondo motivo ha dedotto l’omessa decisione sulla richiesta, relativa al capo e), di riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p., sostenendo che il giudice di rinvio dovesse esaminare anche i motivi d’appello rimasti assorbiti nell’annullamento precedente. Con il terzo motivo ha denunciato l’omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: pur essendo ormai non più discutibile, in base alla precedente decisione rescindente, che l’utenza n. 329/3776683 fosse utilizzata da “Trajas” e che questi si identificasse con l’imputato, la sentenza impugnata non aveva spiegato l’attribuzione a quest’ultimo delle diverse utenze sulle quali erano state captate le conversazioni rilevanti per i capi e) e g).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto alle doglianze sulle attenuanti. Ha rilevato che la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, non aveva adempiuto pienamente alle indicazioni della precedente sentenza rescindente: per le conversazioni relative al capo g) non aveva indicato l’utenza chiamante né spiegato come fosse stata attribuita all’imputato; per quelle relative al capo e), captate sulle utenze n. 320/2337421 e n. 320/1161831, si era limitata ad affermare che fossero in uso all’imputato senza illustrare il percorso logico seguito. In assenza di una motivata attribuzione delle utenze e dell’identificazione dell’utilizzatore delle conversazioni, anche mediante riconoscimento della voce, non risultava adeguatamente comprovato che l’interlocutore coinvolto nelle condotte contestate fosse l’imputato. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo esame sul punto. I motivi secondo e terzo, concernenti l’attenuante ex art. 114 c.p. e le attenuanti generiche in rapporto all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non sono stati decisi autonomamente in ragione della valenza assorbente del primo motivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In altri termini, ritiene il Collegio che, solo attribuendo con certezza al Bejko le utenze sulle quali di volta in volta sono state captate le conversazioni, dando conto degli elementi su cui si fonda detta attribuzione, si ha la conferma che il Trajas, che custodiva lo stupefacente di cui al capo g), di cui alle conversazioni nn. 604 e 609, così come colui che doveva portare ad Artur Licaj il denaro della fornitura di cui al capo e), di cui alla conversazione n. 39, sia proprio l'odierno ricorrente.
La motivazione sull’attribuzione delle conversazioni all’imputato deve indicare gli elementi concreti che collegano a lui le utenze utilizzate; l’affermazione apodittica che un’utenza fosse in suo uso non è sufficiente.
La sentenza di annullamento con rinvio non si è pronunciata sugli altri motivi di ricorso, ritenuti assorbiti nell'accoglimento del motivo sulla identificazione dell'imputato.
La Corte non enuncia una regola di merito sull’attenuante: la relativa doglianza è rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo sull’identificazione dell’imputato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
La sentenza di annullamento con rinvio non si è pronunciata sugli altri motivi di ricorso, ritenuti assorbiti nell'accoglimento del motivo sulla identificazione dell'imputato.
La questione relativa al bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante non è stata risolta nel merito, essendo assorbita dall’accoglimento della censura sull’identificazione dell’imputato.
Massime di principio
- Quando la responsabilità è desunta da conversazioni intercettate, la motivazione deve indicare gli elementi concreti che consentono di attribuire all’imputato le utenze sulle quali le conversazioni sono state captate e deve rendere comprensibile il collegamento tra le diverse utenze coinvolte.
- Non è sufficiente affermare che le utenze fossero in uso all’imputato senza esporre il percorso logico-argomentativo e gli elementi di fatto posti a fondamento dell’attribuzione.
- Se l’identificazione dell’interlocutore è essenziale per collegare l’imputato alle condotte contestate, la motivazione deve chiarire su quali elementi si fonda tale identificazione; in mancanza, la prova del coinvolgimento non può ritenersi adeguatamente motivata.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi alle indicazioni della sentenza rescindente e colmare le carenze motivazionali specificamente rilevate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36202/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36207/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36293/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36294/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →