Cassazione Penale, Sentenza n. 36202/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ricorreva contro la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 novembre 2023 a due anni di reclusione per avere presentato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, più domande dirette a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, attestando falsamente il possesso dei requisiti: aveva omesso di dichiarare che nel proprio nucleo familiare era presente una persona condannata nei dieci anni precedenti per associazione di tipo mafioso, condanna che riguardava la stessa imputata ed era divenuta irrevocabile l’8 maggio 2018. Con il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 420-ter c.p.p., lamentando che la Corte d’appello non avesse deciso sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, comunicata il 17 ottobre 2025 per un concomitante impegno professionale fissato davanti al Tribunale di Campobasso, dove il difensore era unico patrocinatore di un imputato in un processo per omicidio stradale plurimo. Con il secondo motivo deduceva vizio motivazionale quanto al dolo: sosteneva che i moduli prestampati fossero incompleti e richiamava il fatto che nelle domande del 2021 e del 2022 erano stati indicati rispettivamente un familiare maggiorenne detenuto e un maggiorenne condannato, senza specificare il reato. Con il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendolo fondato su ragioni insufficienti e sulla sola gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’istanza di rinvio per impedimento professionale era stata trasmessa soltanto quattro giorni prima dell’udienza, benché il difensore conoscesse da circa tre mesi la data dell’impegno concorrente; inoltre non indicava, neppure in via di semplice deduzione, l’impossibilità di farsi sostituire in entrambi i procedimenti. L’istanza era quindi inammissibile e non faceva sorgere per la Corte d’appello l’obbligo di provvedere, sicché il difensore non poteva dolersi dell’assenza di un provvedimento espresso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterava le doglianze d’appello senza confrontarsi con la risposta della Corte territoriale, secondo cui l’imputata avrebbe dovuto chiedere all’INPS, anche tramite un legale, chiarimenti sui requisiti e sui dati da indicare, e tale verifica non era stata compiuta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché censurava solo alcune delle autonome ragioni del diniego delle attenuanti generiche, lasciandone altre senza critica, sia perché manifestamente infondato: la motivazione d’appello aveva valorizzato l’assenza di elementi favorevoli, la pluralità delle domande incomplete, la fruizione indebita del beneficio per un significativo periodo e profili relativi all’intensità del dolo e alla gravità del danno. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dalla lettura di tale ultima statuizione può, dunque, ricavarsi che il giudice non è tenuto a «provvedere» su qualsiasi richiesta avanzata dalle parti o dai difensori, ma solo su quelle «ritualmente formulate».
L’obbligo del giudice di provvedere sulle richieste scritte presuppone che esse siano ritualmente formulate secondo la disciplina processuale specifica che le regola.
È inammissibile, dunque, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale che risulti tardiva e difetti di uno dei suoi requisiti essenziali, indicati dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., e l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
L’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale deve essere comunicata prontamente e deve indicare le ragioni che impediscono al difensore di farsi sostituire nei procedimenti interessati; se è tardiva o priva di un requisito essenziale è inammissibile e non impone al giudice di adottare un provvedimento espresso.
Statuisce espressamente in tal senso, in materia di impugnazioni, l'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui l'inammissibilità, ove non immediatamente rilevata dal giudice dell'impugnazione, «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento».
L’inammissibilità può essere rilevata anche nei successivi gradi di giudizio, se non è stata dichiarata immediatamente.
In relazione alle istanze di rinvio per legittimo impedimento viene in rilievo l'art. 420-ter cod. proc. pen., rubricato «Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore» e, in particolare, il quinto comma dell'articolo in esame, secondo cui il giudice dispone il rinvio del processo ad una nuova udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, «purché prontamente comunicato» (art. 420-ter, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen.).
La Corte richiama l’art. 102 c.p.p. nel ricostruire i requisiti indicati dalle Sezioni Unite: il difensore deve rappresentare l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel procedimento al quale intende partecipare sia in quello per cui chiede il rinvio.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo formulato va, dunque, ritenuto meramente reiterativo e, in quanto tale, aspecifico e, conseguentemente, inammissibile (artt. 581, comma 1, lett. d, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).
È aspecifico il motivo che ripropone le deduzioni d’appello senza confrontarsi con le argomentazioni con cui la decisione impugnata le ha disattese.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo formulato va, dunque, ritenuto meramente reiterativo e, in quanto tale, aspecifico e, conseguentemente, inammissibile (artt. 581, comma 1, lett. d, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).
La mancanza di specificità del motivo, perché meramente reiterativo o privo di critica alle ragioni della decisione impugnata, ne determina l’inammissibilità.
Posto che anche un solo elemento può essere di per sé sufficiente a motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trova applicazione il principio in virtù del quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltanto delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti.
Nel valutare le attenuanti generiche il giudice può fondare la decisione su elementi attinenti alla gravità del reato e alle sue modalità; se la decisione poggia su più ragioni autonome, il ricorso deve censurarle tutte.
Com'è noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p., purché idoneo a fondare la valutazione.
In ogni caso, il motivo in questione è attinto anche da un ulteriore profilo di inammissibilità, essendo manifestamente infondato (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), in ragione della congrua motivazione del provvedimento impugnato, che valorizza sia profili attinenti all'intensità del dolo, sia profili afferenti alla gravità del danno cagionato alla persona offesa (art. 133, primo comma, cod. pen.), palesando una penetrante valutazione degli elementi rilevanti, la quale, seppur espressa in termini sintetici, resiste alle censure difensive.
La manifesta infondatezza del motivo comporta l’inammissibilità del ricorso; una motivazione sintetica ma congrua, fondata su elementi rilevanti, resiste alle censure di legittimità.
Con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 9 novembre 2023, con la quale Silvana Di Caprio era stata condannata alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, in relazione al comma 3, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, in qualità di richiedente, aveva dichiarato falsamente il possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 di. n. 4 del 2019, attestando che nel proprio nucleo familiare non fossero presenti soggetti condannati nei dieci anni precedenti la richiesta per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., pur avendo la stessa riportato condanna per il citato delitto, divenuta irrevocabile in data 08/05/2018.
La disposizione è richiamata per descrivere la continuazione: le plurime dichiarazioni contestate sono state considerate azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 9 novembre 2023, con la quale Silvana Di Caprio era stata condannata alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, in relazione al comma 3, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, in qualità di richiedente, aveva dichiarato falsamente il possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 di. n. 4 del 2019, attestando che nel proprio nucleo familiare non fossero presenti soggetti condannati nei dieci anni precedenti la richiesta per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., pur avendo la stessa riportato condanna per il citato delitto, divenuta irrevocabile in data 08/05/2018.
È il riferimento normativo del reato contestato per le dichiarazioni false o omesse rese al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; la decisione conferma la condanna fondata sulla falsa attestazione del requisito relativo alle condanne per associazione mafiosa.
art. 7, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 9 novembre 2023, con la quale Silvana Di Caprio era stata condannata alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, in relazione al comma 3, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, in qualità di richiedente, aveva dichiarato falsamente il possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 di. n. 4 del 2019, attestando che nel proprio nucleo familiare non fossero presenti soggetti condannati nei dieci anni precedenti la richiesta per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., pur avendo la stessa riportato condanna per il citato delitto, divenuta irrevocabile in data 08/05/2018.
La disposizione è richiamata quale parte della fattispecie contestata, in relazione alle dichiarazioni non veritiere presentate per conseguire il beneficio.
Massime di principio
- L’obbligo del giudice di provvedere sulle richieste scritte delle parti sorge soltanto se esse sono ritualmente formulate secondo i requisiti previsti dalla disciplina specifica applicabile.
- Per ottenere il rinvio dell’udienza a causa di un concomitante impegno professionale, il difensore deve comunicare prontamente l’impedimento, indicando le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nell’altro procedimento e rappresentando l’impossibilità di farsi sostituire in entrambi i giudizi. La tardività o la mancanza di un requisito essenziale rende l’istanza inammissibile e non impone al giudice di pronunciarsi espressamente.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che si limita a riproporre le doglianze d’appello senza confrontarsi con le argomentazioni con cui la sentenza impugnata le ha respinte.
- Il ricorso che censura soltanto una parte delle autonome e autosufficienti ragioni poste a fondamento della decisione è aspecifico e inammissibile.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice può ritenere sufficiente anche un solo elemento rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p., purché la motivazione renda comprensibile la valutazione compiuta.
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