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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36293/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicata dal Tribunale di Matera con provvedimento del 6 settembre 2017 e notificata il 29 settembre 2017. La misura gli vietava di uscire di casa prima delle ore 06:15. Il 12 settembre 2018, alle ore 05:35, i Carabinieri effettuarono un controllo presso la sua abitazione: dopo aver suonato ripetutamente per circa dieci minuti e aver bussato, non ottennero risposta e non lo trovarono in casa. L'imputato sostenne che in quel momento si trovava in bagno; fu poi rintracciato alle ore 06:00 sul luogo di lavoro, dove era autorizzato a recarsi. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 12 novembre 2021, lo condannò a otto mesi di reclusione per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, escludendo la recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 17 ottobre 2025, rigettò l'appello. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza dei criteri di valutazione della prova, il ricorrente lamentò che la Corte territoriale non avesse considerato adeguatamente la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU nel caso De Tommaso c. Italia, né verificato l'effettiva offensività della condotta e un quid pluris di sottrazione al controllo dell'autorità. A sostegno richiamò la propria successiva presenza sul luogo di lavoro autorizzato, la possibilità per i militari di contattarlo telefonicamente e l'assenza di ulteriori verifiche sulla sua effettiva presenza in casa. Con il secondo motivo, deducendo carenza e apparenza della motivazione, censurò il mancato esame delle specifiche doglianze d'appello e il rinvio, a suo dire meramente adesivo, alla motivazione del primo giudice. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati: ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla violazione della prescrizione e sulla consapevolezza dell'imputato, e che le censure sollecitavano in parte una non consentita rivalutazione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 alla violazione della prescrizione di non uscire dall'abitazione prima delle ore 06:15. La motivazione d'appello è stata giudicata completa e priva di vizi logici: l'imputato non era stato trovato in casa alle ore 05:35 nonostante i ripetuti tentativi di contatto, e la sua presenza sul luogo di lavoro alle ore 06:00 non escludeva che si fosse allontanato dall'abitazione prima dell'orario consentito e prima dell'inizio dell'attività lavorativa autorizzata. Tali circostanze erano state ritenute incompatibili con la giustificazione addotta e dimostrative della consapevolezza della violazione. Le doglianze sulla ricostruzione probatoria miravano, per il resto, a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Rimane ferma la condanna a otto mesi di reclusione pronunciata in primo grado e confermata in appello.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    In tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

    La violazione di un obbligo o di una prescrizione inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra il delitto previsto dalla disposizione. Nel caso concreto, l'uscita dall'abitazione prima dell'orario prescritto è stata ritenuta sufficiente a confermare la responsabilità.

  • art. 192 c.p.p.

    La sentenza impugnata è completa su tutti i punti decisivi della causa.

    La Corte ha escluso che la valutazione probatoria del giudice di merito violasse i criteri legali, rilevando che la motivazione esponeva coerentemente gli elementi istruttori e le ragioni del convincimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il giudice di appello, conformemente al giudice di primo grado, si è attenuto alle norme di legge e ai principi di diritto che regolano la materia, occupandosi, con preganti osservazioni, delle questioni oggetto del giudizio, senza commettere alcuna violazione di diritto ma analizzando attentamente le risultanze disponibili sulla base di ragionamenti esaurienti, immuni da vizi logici.

    Il vizio di violazione di legge non ricorre quando il giudice di merito applica correttamente le norme e i principi pertinenti; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Di contro, il ricorso per cassazione propone valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dai giudici del merito o, comunque, pienamente e adeguatamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento ora impugnato.

    Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare gli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito, né di sostituire alla loro ricostruzione una diversa valutazione proposta dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Integra il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta che viola gli obblighi o le prescrizioni imposti con la sorveglianza speciale accompagnata da obbligo o divieto di soggiorno.
  • La motivazione sulla violazione di una prescrizione di sorveglianza speciale può fondarsi sulla mancata presenza dell'interessato nell'abitazione durante un controllo svolto nell'orario in cui era tenuto a permanervi, valutata insieme alle modalità del controllo e agli altri elementi del caso; il successivo rintraccio sul luogo di lavoro non esclude di per sé la precedente violazione.
  • In sede di legittimità non è consentito rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né adottare autonomamente una ricostruzione alternativa soltanto perché ritenuta dal ricorrente più plausibile o esplicativa.
  • La motivazione d'appello supera il vaglio di legittimità quando tratta i punti decisivi, richiama i dati istruttori pertinenti e illustra in modo coerente le ragioni per cui disattende le tesi difensive.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProve
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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