Cassazione Civile, Sentenza n. 748/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento (sez. dist. Bolzano) che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla ricorrente ai sensi della legge n. 92/2012 e aveva confermato la decadenza dall'impugnazione del licenziamento intimato dallo studio notarile Villa Barchi. La ricorrente denunciava, tra l'altro, errata applicazione delle regole sulla mutatio libelli e sull'associazione professionale, omissione di esame di prova decisiva circa la qualifica di unico superstite del notaio Villa (e quindi la sua responsabilità solidale), errata interpretazione e applicazione della disciplina del rito Fornero (art.1 commi 48-57 legge 92/2012 e artt. 702 bis/ter/quater c.p.c.), nonché erronea liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Lionetti e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (compensi 2.000 euro, esborsi 200 euro, oltre spese generali e accessori). Motivi: difetto di specificità e promiscuità dei motivi di cassazione (richiamo congiunto e inseparabile degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.); mancata indicazione e riproduzione degli atti necessari a dimostrare l'identità dei soggetti convenuti nelle diverse fasi processuali (onere previsto dagli artt. 366 e 369 c.p.c.); assenza di interesse alla censura sul possibile ampliamento soggettivo in opposizione dato che la Corte territoriale aveva escluso la successione a titolo particolare; legittimità dell'esercizio discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese ai sensi del d.m. 55/2014; conseguente rigetto e condanna per soccombenza.
Norme richiamate
legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma Fornero)
La disciplina del reclamo e dell'opposizione richiede corretta individuazione del soggetto convenuto; la Corte ha ritenuto che l'eventuale ampliamento soggettivo in opposizione non favoriva la ricorrente, alla luce dell'esclusione di successione a titolo particolare tra associazione e Villa.
Riferimento alla possibilità di responsabilità solidale: la Corte ha sottolineato che l'allegazione di responsabilità solidale deve essere fatta dall'atto introduttivo e che nel caso era carente la rituale allegazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Norme invocate per vizio di motivazione e omesso esame della prova decisiva; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità e per promiscuità delle censure richiamate congiuntamente.
artt. 702-bis, 702-ter, 702-quater
Disposizioni del rito Fornero richiamate: la Corte territoriale ha valutato la corretta applicazione del rito, rilevando l'assenza di prova dell'identità dei soggetti nelle fasi sommaria e di opposizione.
Regole tabellari per la liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di discrezionalità del giudice nei limiti dei parametri, respingendo il rilievo sulla misura delle spese di primo grado.
Principio della soccombenza utilizzato per la ripartizione delle spese di lite; la ricorrente è stata condannata a seguito della soccombenza globale.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme relative al contributo unificato: la Corte ha attestato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente.
artt. 366 e 369 (richiamati nella sentenza)
Richieste di specificità circa gli atti introduttivi delle due fasi processuali: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di riprodurre i contenuti necessari per verificare l'identità dei soggetti convenuti.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con assoluta specificità: non vanno richiamati promiscui e inseparabili più profili di vizio (es. art. 360, comma 1, nn. 3 e 5) perché ciò rende il ricorso inammissibile.
- Se si contesta l'identità dei soggetti tra fasi diverse del processo (fase sommaria vs opposizione), il ricorrente deve riprodurre e indicare espressamente gli atti rilevanti e fornire elementi certi per l'individuazione negli atti processuali; l'onere è necessario per consentire il riesame della questione.
- La chiamata in responsabilità solidale di una persona fisica per obbligazioni dell'ente richiede rituale allegazione sin dall'atto introduttivo; senza essa la chiamata può essere dichiarata inammissibile.
- Le censure sulla liquidazione delle spese sono difficili da accogliere quando il giudice ha esercitato discrezionalità nei limiti tabellari del d.m. 55/2014; è necessario dimostrare che il giudice ha ecceduto o non motivato lo scostamento dal parametro.
- L'assenza di interesse concreto alla decisione di un determinato profilo può comportare l'inammissibilità della censura in Cassazione: se il correggimento chiesto non produce vantaggio processuale o materiale al ricorrente, il vizio è assorbito.
- Per contestare la qualificazione giuridica dell'associazione professionale o la successione a titolo particolare occorrono prove chiare e puntuali; le valutazioni di merito del giudice di merito sono difficilmente rimovibili in sede di legittimità se fondate su adeguata istruttoria.
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