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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 749/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato il 14/11/2014 per soppressione del magazzino. Il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente spostato sull'operaio l'onere della prova circa l'impossibilità di reimpiego (repêchage) in azienda invece che sul datore di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo in capo al datore l'onere di allegare e provare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo e l'impossibilità del repêchage, la valutazione di merito della Corte territoriale è corretta: l'Istituto aveva fornito elementi probatori (registro delle presenze/L.U.L. che documentava assenze di assunzioni successive, relazione della direzione sanitaria sull'assenza di posti compatibili, certificazione del medico competente sulle limitazioni fisiche del lavoratore) e la mancata indicazione da parte del lavoratore di posti alternativi ha integrato il quadro presuntivo valutato dal giudice. La decisione di merito, fondata su prova presuntiva complessiva, è insindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (importi liquidati: Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 604 del 1966 (artt. 3 e 5)

    La Corte ribadisce che l'onere di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo (inclusa l'impossibilità del repêchage) grava sul datore di lavoro; l'art. 5 è interpretato come fonte del principio per cui il datore deve dimostrare l'impossibilità di diverso utilizzo del lavoratore

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova: la decisione conferma che chi allega un fatto acquista anche l'onere di provarlo, evitando scissioni tra onere di allegazione e onere probatorio

  • D.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Norma richiamata per l'obbligo soggettivo del contribuito unificato aggiuntivo in caso di ricorso; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente

  • legge n. 92 del 2012 (art. 1, comma 58)

    Richiamata per inquadrare il reclamo in sede di impugnazione: la Corte d'appello ha giudicato in sede di reclamo ex art. 1, comma 58

Massime di principio

  • In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l'onere sia di allegare sia di provare l'esistenza della ragione organizzativa/ produttiva e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni alternative (repêchage).
  • La prova dell'impossibilità di ricollocazione può essere costituita da elementi documentali e presuntivi complessivi (es. L.U.L. che documenta assenze di assunzioni, relazioni interne sulla carenza di posti compatibili, certificazioni del medico competente su limitazioni fisiche).
  • Il lavoratore non ha un obbligo formale di indicare tutte le posizioni disponibili in azienda, ma la sua mancata indicazione di alternative o l'indicazione di posizioni poi ritenute inesistenti può concorrere, nel quadro probatorio valutato dal giudice di merito, a fondare la conclusione sull'impossibilità del repêchage.
  • Non è consentito 'spacchettare' tra le parti l'onere di allegazione e l'onere probatorio: chi sostiene un fatto primario deve anche curarne la relativa allegazione e prova.
  • Per ottenere esito favorevole il datore dovrebbe documentare puntualmente la soppressione del posto e dimostrare l'assenza di posti compatibili mediante documentazione aziendale, relazioni interne e accertamenti medici quando rilevanti.

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