Cassazione Civile, Sentenza n. 744/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sicilsaldo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione promossa dai due lavoratori, ritenendo che la decisione di primo grado fosse ultrapetita. La società denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., contestando che la sua opposizione mirasse all'accertamento dell'indeterminatezza e della mancata sussistenza del titolo esecutivo dei crediti (ossia che i lavoratori non avevano titolo ad agire esecutivamente per le somme richieste oltre il 29/11/2010), e non ad una mera censura di indeterminatezza del quantum; inoltre deduceva l'insussistenza del titolo esecutivo per omessa deduzione dell'aliunde perceptum
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura impugnatoria concernesse un error in procedendo (vizî di attività del giudice) tale da consentire l'esame diretto degli atti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Dall'esame degli atti la Corte ha rilevato che il Tribunale di Gela aveva effettivamente deciso corrispondendo alla domanda di Sicilsaldo, accertando l'assenza di titolo esecutivo per le somme riferite al periodo successivo al 29/11/2010 e negando il diritto dei lavoratori all'esecuzione per quel periodo. Pertanto la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata della Corte d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione per il prosieguo, compresa la regolazione delle spese di giudizio
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
art. 96, terzo comma c.p.c.
norma richiamata dalla Corte d'appello per la condanna alle spese; nella vicenda è stata utilizzata dal primo grado e dall'appello come base per condanne alle spese e per ordine di restituzione delle somme
art. 99 c.p.c.
riferito al contenuto della domanda (petitum) e ai limiti della pronuncia: la ricorrente ha lamentato violazione per errata qualificazione della sua opposizione come ultrapetizione
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al dovere del giudice di decidere tutte le questioni sollevate e all'eventuale omesso esame della domanda; la Corte distingue tra omesso esame (che legittima l'esame diretto in Cassazione) e diversa interpretazione della domanda (vizio di motivazione)
art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, quando è denunciato un error in procedendo (vizio di attività del giudice), di esaminare direttamente gli atti processuali per accertare il fatto processuale che costituisce il vizio; la Corte ha applicato tale principio per valutare se l'appello avesse correttamente qualificato la domanda
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 13 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
norma processuale eccezionale che ha consentito il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero nell'ambito del giudizio di legittimità; nel caso il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso di rigetto del ricorso
art. 380-bis c.p.c.
memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
richiamata per la facoltà di deposizione di memorie nel giudizio di cassazione; qui i resistenti hanno proposto memoria ai sensi di tale disposizione
art. 380-bis c.p.c. (adunanza camerale)
adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.
richiamata in relazione alla procedura camerale e alla rilevanza nomofilattica della questione; la causa è stata tuttavia rinviata a ruolo per pubblica udienza
Massime di principio
- Distinguere sempre tra omesso esame di una domanda (vizî che legittimano l'esame diretto in Cassazione) e mera diversa interpretazione della domanda fatta dal giudice del merito (vizio di motivazione sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione)
- Se si denuncia un error in procedendo (vizio di attività del giudice che incide sul processo), la Cassazione può prendere cognizione diretta degli atti per accertare il fatto processuale e non è limitata al controllo della motivazione
- Nelle opposizioni all'esecuzione è fondamentale specificare chiaramente se si contesta l'esistenza stessa del titolo esecutivo/periodo di maturazione dei crediti o solo la determinazione del quantum: le due contestazioni hanno conseguenze processuali e probatorie differenti
- Quando il primo grado decide in termini corrispondenti alla domanda dell'opponente (es. accertando l'assenza di titolo esecutivo per un certo periodo), tale decisione è conforme al principio di corrispondenza e non costituisce ultrapetizione
- In caso di controversie su dies a quo/dies ad quem della maturazione dei crediti (periodo utile), la decisione del giudice deve chiarire e motivare il titolo e il termine; l'assenza di spiegazioni nell'atto di precetto o nella documentazione può determinare la declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo
- Per evitare decisioni sfavorevoli, la parte opponente all'esecuzione dovrebbe documentare e spiegare sia la causa petendi sia il petitum in modo coerente, indicando chiaramente l'oggetto della censura (indeterminatezza, mancanza di titolo, detrazioni di aliunde perceptum, ecc.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 742/2023 del 12/01/2023
- Sentenza lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 748/2023 del 12/01/2023
- Sentenza lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 749/2023 del 12/01/2023
- Sentenza lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 750/2023 del 12/01/2023
- Sentenza lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 752/2023 del 12/01/2023
- Sentenza lavoro · 11 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 482/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →