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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 752/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione ex art.1, comma 57, legge n.92/2012 volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 31/12/2017. La ricorrente era addetta a mansioni di estetista con orario part-time (24 ore settimanali). Il gravame deduceva che il giudice del merito aveva erroneamente valutato la prova economica basandosi sui ricavi anziché sugli utili (che risentono dei costi sostenuti) e che le assunzioni effettuate dall'azienda nel 2016-2017 compromettevano il nesso di causalità tra la presunta crisi aziendale e il licenziamento, rendendo la causa dell'addotta riorganizzazione non veritiera o pretestuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato il nesso di causalità tra la contrazione dell'attività (individuata nei dati sui ricavi) e il licenziamento, soprattutto alla luce delle assunzioni avvenute nello stesso periodo che avevano determinato un aumento dei costi del personale. La Corte ha richiamato l'onere probatorio del datore di lavoro e l'impossibilità per il giudice di limitarsi a considerazioni incongrue (ad es. minor monte ore della ricorrente) senza esaminare la coerenza logica della ricostruzione aziendale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello (indicata in dispositivo come Corte d'appello di Salerno) per nuovo esame; la Corte d'appello adita dovrà anche provvedere alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge n. 604 del 1966, art. 3

    Per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo occorre: soppressione del posto/reparto o mutamento dell'assetto organizzativo; riferibilità a scelte datoriali effettive e non simulate; impossibilità di reimpiego del lavoratore. L'onere della prova circa tali condizioni grava sul datore di lavoro.

  • codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Riferimenti alle regole sulla valutazione della prova e sulla motivazione; utilizzati per censurare la valutazione documentale compiuta dal giudice di merito.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge e falsa applicazione nella valutazione della prova e nell'applicazione della norma sostanziale.

  • legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 57

    Richiamata quale norma procedurale di riferimento per l'opposizione al licenziamento che ha dato origine al procedimento in appello.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; norma emergenziale/processuale citata nel fascicolo ma non determinante sul merito del licenziamento.

Massime di principio

  • L'onere di provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo grava sul datore di lavoro: deve documentare fattori economico-organizzativi reali e non simulati.
  • Non è sufficiente la sola indicazione di una riduzione dei ricavi: il giudice deve valutare la coerenza complessiva degli indici economici (utile, ricavi, costi) e l'effettiva incidenza sui costi del personale.
  • Assunzioni effettuate nel periodo in cui si invoca una contrazione dell'attività, senza spiegazioni plausibili, possono rompere il nesso causale tra crisi aziendale e licenziamento e indicare la possibile pretestuosità della motivazione.
  • La scelta imprenditoriale circa riorganizzazioni e scelte di gestione è sindacabile solo nella misura in cui emerga che la motivazione è inesistente o pretestuosa; il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nelle scelte opportunistiche, ma deve verificarne la veridicità.
  • La dimostrazione comparativa (es. monte ore, carichi familiari) tra lavoratori può essere rilevante, ma non può da sola supplire alla mancanza di prove concrete circa la necessità organizzativa invocata per il licenziamento.
  • In sede di ricorso in cassazione è ammissibile censurare la valutazione della prova documentale compiuta dal giudice di merito laddove sussistano gravi lacune logiche o mancanze istruttorie sul nesso causale invocato dal datore.

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