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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 750/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, L. n. 92/2012, aveva annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da FARS s.r.l. il 17/10/2011 alla sig.ra Campanile (addetta all'assemblaggio), ritenendo insussistente la soppressione della posizione lavorativa perché dall'istruttoria risultavano: mancata soppressione della posizione, adibizione a turno degli altri dipendenti alle medesime mansioni e assunzione part time di nuovo dipendente. La società ha dedotto errore di diritto e di valutazione probatoria, sostenendo in particolare che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le deposizioni relative al rafforzamento del settore verniciatura a mano e alla conseguente obsolescenza della mansione di "attrezzista" svolta dalla lavoratrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si limitassero a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice del merito, materia riservata al sindacato di fatto e non idonea a fondare cassazione salvo i profili di violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre oneri) e ha dato atto della sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che questo motivo consente la cassazione solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non per divergenze sulla valutazione delle prove; il "fatto" è inteso come accadimento o circostanza materiale che, se esaminata, avrebbe potuto determinare un esito diverso.

  • art. 116 c.p.c.

    Enuncia la riserva al giudice del merito del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove; la Corte sottolinea che la valutazione delle risultanze probatorie è materia di merito e non sindacabile in Cassazione se non per vizio di motivazione o di violazione di legge.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012 (riforma dell'art. 360 c.p.c.)

    La riforma ha ristretto i profili di sindacato in Cassazione sul fatto, introducendo il vizio specifico dell'omesso esame di fatto decisivo; la Corte applica tale criterio per dichiarare inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove.

  • art. 1, comma 57, L. n. 92/2012

    Richiamata come norma procedurale in relazione al tipo di opposizione esperita (opposizione ex legge n. 92/2012) nel giudizio di merito; la sentenza impugnata è resa in tale contesto.

  • art. 1, 3, 5, L. n. 604/1966

    Norme richiamate relative alla disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo (tra cui giustificato motivo oggettivo); la Corte osserva che la verifica circa l'esistenza della giustificazione organizzativa è rimessa al giudice di merito e qui non denunciata come errore di diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte applica il criterio della soccombenza per addebitare le spese al ricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"

    La corte ha accertato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, dovuto perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 17

    Richiamata per stabilire il regime applicabile alle imposte e contributi nelle impugnazioni notificate dopo la sua entrata in vigore; utile al fine di applicare l'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo.

  • art. 23, comma 8‑bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato per motivare il deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale nel procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un giudice di riesame dei fatti: le critiche alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se non si configurano come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Per ottenere l'ammissione della cassazione quando si censura la valutazione probatoria occorre indicare un fatto storico concreto e decisivo che risulti dagli atti e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare l'esito contrario.
  • Le deduzioni che chiedono una "diversa lettura" degli elementi istruttori restano materia di merito; il ricorrente deve puntare su vizi di motivazione, errori di diritto o omissioni specifiche, non sulla rivalutazione globale del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione è l'unico profilo in cui la valutazione delle risultanze processuali può essere sindacata in Cassazione, ma anche questo rimane limitato: il giudice di legittimità valuta se la motivazione abbia violato una norma o sia manifestamente illogica/contraddittoria.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o respinto integralmente comporta conseguenze economiche aggravate, tra cui l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
  • In controversie disciplinari o di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è fondamentale nel ricorso in Cassazione documentare e circostanziare l'errore di diritto o l'omesso esame di un fatto decisivo, non limitarsi a contestazioni generiche sulla ricostruzione dei fatti.

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