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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 742/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Federazione Provinciale (28/02/2002) per carenza della prova del 'repechage' e aveva rigettato altre domande del lavoratore (inquadramento superiore, indennità di maneggio, applicazione art. 2112 per mancata prova della continuità del rapporto con Impresa Verde). Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) nullità per mancata motivazione e mancata integrazione della C.t.u. in appello (omessa risposta al terzo quesito sul computo delle differenze retributive e TFR e mancata pronuncia sulla data di inizio del rapporto e sul danno per mancato riposo settimanale); 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art.116 c.p.c. per errata valutazione probatoria su mansioni superiori, indennità di maneggio e demansionamento; 3) nullità per compensazione integrale delle spese in appello nonostante parziale accoglimento dell'appello del lavoratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, in sostanza, consistevano nel sindacare valutazioni di merito e tecniche (valutazione probatoria e censure alla C.t.u.) non sindacabili in sede di legittimità; ha precisato la distinzione tra omessa pronuncia (art.360, n.4 c.p.c.) e vizio di motivazione (art.360, n.5 c.p.c.) e la necessità di denunciare i vizi nei corretti termini. Quanto alla compensazione delle spese, ha ritenuto fondata la decisione della Corte d'appello di compensare integralmente le spese per reciproca soccombenza su alcune domande, con correzione motivazionale; perciò il motivo relativo alle spese è infondato. Il ricorso è quindi respinto; nulla sulle spese del giudizio di cassazione (le parti intimate non hanno difeso); la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, d.p.r. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Norma sulla continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda: la Corte territoriale ha ritenuto l'art. 2112 non applicabile per mancata prova della continuità del rapporto con la società subentrata.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di motivazione delle sentenze: la Cassazione distingue tra omessa pronuncia e vizio di motivazione e richiama l'obbligo del giudice di rispondere alle censure tecnico-probatorie sollevate in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Citato nella doglianza sulla motivazione e sulle prove; richiamato nell'ambito della verifica della regolarità della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di cassazione: n.4 per omessa pronuncia (error in procedendo) e n.5 per il vizio di motivazione; la Corte ricorda che vizi diversi vanno denunciati secondo le rispettive norme.

  • art. 116 c.p.c.

    Principio della libera valutazione della prova da parte del giudice di merito: la Cassazione sottolinea che le valutazioni probatorie del giudice di merito sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    Regola la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni e in caso di reciproca soccombenza: la Corte ritiene corretta la compensazione delle spese operata dal giudice di appello alla luce della soccombenza reciproca.

  • art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 13

    convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Prevede la possibilità per il P.M. di depositare conclusioni scritte nel processo di legittimità: invocata per le conclusioni del Procuratore Generale favorevoli al rigetto del ricorso.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002

    Norma che prevede l'ulteriore importo del contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare tale importo.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere riesame dei fatti e della valutazione delle prove: i motivi devono essere incentrati su violazioni di norme di diritto o su omissioni procedurali formali (art.360 c.p.c.).
  • La distinzione tra omessa pronuncia e vizio di motivazione è sostanziale: l'omessa pronuncia va denunciata ai sensi dell'art.360, n.4, mentre la carenza o insufficienza della motivazione è rilevabile con l'art.360, n.5; i due vizi non vanno mescolati in un'unica censura.
  • La richiesta di rinnovazione della C.t.u. in appello è ammissibile se riguarda censure alle valutazioni tecniche; il giudice d'appello non è obbligato a motivare espressamente il diniego, ma deve comunque rispondere alle censure tecnico‑valutative sollevate.
  • Per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessaria la prova della continuità del rapporto con il soggetto subentrante; l'assenza di tale prova esclude l'applicazione della tutela prevista dalla norma.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo grava sul datore l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repechage); l'assenza di tale prova può rendere illegittimo il licenziamento.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando sussiste una reale reciprocità di soccombenza o una parziale accoglienza/rigetto di domande contrastanti; la Cassazione controlla che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato la scelta.

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