Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'INPS per contributi dovuti alla gestione separata relativi agli anni 2009 e 2010, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo indicato in sentenza. Il professionista aveva contestato la pretesa contributiva davanti al giudice di merito; la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto sussistente l'abitualità dell'attività professionale e quindi l'obbligo contributivo, escludendo anche la prescrizione sia per effetto del differimento dei termini di pagamento disposto dai DPCM richiamati sia per la sospensione collegata al doloso occultamento del debito in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla prescrizione relativa all'anno 2009, sostenendo che la Corte territoriale avesse richiamato il DPCM solo con riferimento al 2011 e quindi ai soli contributi del 2010; 2) nullità della sentenza e difetto di motivazione, per violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sempre in relazione ai contributi 2009; 3) violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, per avere la Corte territoriale ritenuto l'occultamento del debito e la conseguente sospensione della prescrizione, oltre alle sanzioni, sulla base della mancata compilazione del quadro RR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso e ha ritenuto assorbito il terzo. Ha osservato che, pur a fronte della censura di omessa considerazione della prescrizione per il 2009, dagli atti risultava che le prime richieste idonee a interrompere la prescrizione erano tempestive per entrambi gli anni: l'11.06.2015 (ricevuta il 30.06.2015) per il 2009 e il 22.06.2016 (ricevuta il 04.07.2016) per il 2010; inoltre i termini di pagamento erano stati differiti dai DPCM richiamati al 6.7.10 e al 6.7.11. Pertanto la prescrizione non risultava maturata e il ricorrente non aveva dimostrato la decisività delle censure formulate, con conseguente inammissibilità. La sentenza impugnata è rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invoca per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene comunque non decisiva la censura perché la prescrizione non era maturata in base agli atti.
Richiamato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'asserito difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di carenza motivazionale.
Invocato per contestare il dies a quo della prescrizione e la sospensione del termine.
Invocato per contestare la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito.
art. 18, comma 12, d.l. 98/2011
Richiamato in relazione all'occultamento del debito e alle conseguenze sulla prescrizione e sulle sanzioni.
DPCM del 10.6.2010
Ha differito il termine di pagamento dei contributi relativi al 2009 al 6.7.2010, incidendo sul decorso della prescrizione.
DPCM del 12.5.2011
Ha differito il termine di pagamento dei contributi relativi al 2010 al 6.7.2011, incidendo sul decorso della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia o di difetto di motivazione è inammissibile quando, dalla ricostruzione degli atti compiuta in sede di legittimità, risulta comunque l'insussistenza del diritto fatto valere in via difensiva, perché manca la decisività del vizio denunciato.
- In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, il differimento legislativo o regolamentare del termine di pagamento sposta anche il dies a quo del termine prescrizionale, sicché occorre verificare la tempestività delle prime richieste idonee a interrompere la prescrizione rispetto al termine così prorogato.
- Quando dagli atti risultano atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del compimento del termine quinquennale, la doglianza sulla prescrizione non è decisiva e il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- La mancata dimostrazione della decisività della violazione processuale dedotta comporta l'inammissibilità del motivo anche se si prospetta un'omissione di pronuncia o una carenza motivazionale.
- La contestazione dell'occultamento del debito e della sospensione della prescrizione resta assorbita se la pretesa contributiva è comunque esigibile e non prescritta per effetto del differimento dei termini e degli atti interruttivi tempestivi.
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