Cassazione Civile, Ordinanza n. 31465/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società cliente aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica per la restituzione di € 420,67 addebitati in fattura a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988. L’opposizione al decreto era stata rigettata in primo grado e il Tribunale aveva confermato la decisione. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2033 c.c. per insussistenza dei presupposti dell’azione di ripetizione dell’indebito; (2) violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1988, della direttiva 2008/118/CE e di norme del TUEL, per erronea applicazione della disciplina del tributo; (3) violazione della medesima disciplina alla luce dell’asserita inefficacia orizzontale delle direttive UE; (4) violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. sul decorso della prescrizione e sull’onere della prova; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, richiamando integralmente la propria recente giurisprudenza formatasi dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che aveva istituito l’addizionale provinciale sull’energia elettrica. In base a tale principio, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, un’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea può agire in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, nel termine ordinario decennale, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento. È stato inoltre affermato che non rilevano ulteriori dubbi di compatibilità eurounitaria, essendo venuto meno l’oggetto stesso di tali questioni. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state però integralmente compensate tra le parti, data la novità della questione e il recente intervento della Corte costituzionale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione di ripetizione dell’indebito è esperibile dal solvens nei confronti dell’accipiens quando viene meno, con efficacia ex tunc, la causa giustificatrice del pagamento.
art. 6, commi 1 e 2, d.l. n. 511/1988
Norma istitutiva dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, poi dichiarata illegittima/caducata nel quadro richiamato dalla Corte.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Richiamata dai motivi di ricorso come parametro eurounitario della disciplina del tributo; la Corte osserva che la questione è superata dalla caducazione della norma interna.
art. 54 L. 8 giugno 1990 n. 142
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 149 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 19 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 4, comma 3, TUE
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.
art. 288 TFUE
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.
artt. 11 e 117 Cost.
Richiamati nel terzo motivo come parametri di compatibilità della disciplina interna con il diritto UE.
Richiamato nel quarto motivo in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte conferma la possibilità di azione nel termine decennale.
Richiamato nel quarto motivo in tema di onere della prova; il motivo è respinto unitamente agli altri motivi di merito.
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Norma sulla trattazione camerale richiamata per il rito.
Norma sulla trattazione in camera di consiglio e sul deposito di memorie richiamata per il rito.
art. 118, comma 1, ult. inciso, disp. att. c.p.c.
Consente il richiamo integrale della motivazione del precedente conforme, utilizzato dalla Corte per definire la questione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la norma interna che ha istituito un prelievo è caducata con effetti ex tunc per illegittimità costituzionale, il pagamento effettuato dal contribuente finale a titolo di rivalsa può essere ripetuto nei confronti del fornitore che lo abbia incassato.
- Nel giudizio di ripetizione dell’indebito relativo a un tributo indebitamente addebitato in fattura, il soggetto che ha sopportato l’onere economico può agire direttamente contro il soggetto che ha ricevuto la prestazione, fermo il possibile regresso di quest’ultimo verso l’Erario.
- La domanda di ripetizione dell’indebito è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, quando il pagamento non abbia più una valida causa giustificativa.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina tributaria elimina il presupposto stesso delle questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea riferite alla medesima disciplina.
- La mancata compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia motivato sul mancato esercizio del potere di compensazione.
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