Sentenza del 10/05/2019 n. 12489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2002. L'accertamento si fondava sulla differenza tra il prezzo medio del latte dichiarato dal contribuente e quello risultante dalle rilevazioni dell'Istituto di settore. L'Amministrazione ha sostenuto che tale elemento potesse costituire una presunzione grave e precisa idonea a giustificare l'accertamento induttivo e ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento, sulle presunzioni e sull'onere della prova, nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errato il principio secondo cui un singolo elemento presuntivo non sarebbe sufficiente a fondare la pretesa tributaria. Ha precisato che anche un unico elemento può giustificare un accertamento induttivo quando sia preciso e grave, ad esempio se evidenzi un comportamento antieconomico. Inoltre, ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR, che aveva svalutato le rilevazioni dell'Istituto di settore senza spiegare perché fossero inattendibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13
La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattualmente pattuiti
La norma è richiamata nel giudizio di merito in relazione alla determinazione della base imponibile IVA mediante il corrispettivo contrattualmente pattuito. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto necessario verificare concretamente l'attendibilità dei prezzi dichiarati e dei parametri utilizzati dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 5
Le disposizioni disciplinano i poteri di rettifica e accertamento dell'IVA e sono state invocate dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la legittimità della ripresa a tassazione fondata su elementi presuntivi.
Codice civile, artt. 2727, 2728 e 2729
Le norme regolano le presunzioni. La decisione ribadisce che una presunzione può fondare l'accertamento tributario anche da sola, purché l'elemento presuntivo sia grave e preciso.
La norma disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, l'Amministrazione doveva fornire elementi idonei a sostenere la maggiore pretesa impositiva, mentre il contribuente poteva contestare specificamente l'attendibilità del parametro utilizzato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo ai vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 327
La norma disciplina il termine lungo per proporre impugnazione. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, considerando la sospensione prevista dalla normativa sulla definizione delle liti fiscali pendenti.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La disposizione prevedeva la sospensione dei termini processuali collegata alla possibilità di definire le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro. La controversia, avente valore di 5.940 euro, rientrava nell'ambito applicativo della norma.
Massime di principio
- In materia tributaria, un accertamento induttivo può essere fondato anche su un solo elemento presuntivo, purché tale elemento sia grave, preciso e concretamente idoneo a evidenziare l'inattendibilità dei dati dichiarati.
- Un comportamento antieconomico o una significativa divergenza tra i prezzi dichiarati e valori medi di settore può costituire un indizio rilevante, ma il giudice deve verificarne l'attendibilità e la pertinenza rispetto al caso concreto.
- Le rilevazioni di un ente pubblico o di un organismo istituzionalmente competente nel settore possono essere utilizzate come parametro presuntivo anche se l'ente non possiede una specifica competenza fiscale; non è necessario che l'ente abbia una funzione tributaria, purché i dati siano affidabili.
- Il giudice tributario non può escludere un elemento presuntivo con motivazioni generiche o contraddittorie: deve spiegare in modo concreto perché il parametro utilizzato dall'Amministrazione sia inattendibile.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'esistenza del maggior reddito, ma impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 2823 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 10 mag 2019Sentenza del 10/05/2019 n. 2825 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →