Cassazione Civile, Ordinanza n. 29061/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2009 per IRAP e IRPEF, sostenendo in via preliminare di non aver mai ricevuto la notificazione dell'atto e contestando sia la legittimità dell'accertamento sia il merito della pretesa tributaria. La CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR ha confermato la decisione ritenendo rituale la notifica. Nel frattempo il contribuente ha proposto querela di falso davanti al tribunale ordinario contro la relata di notifica, contestando in particolare le attestazioni dell'agente notificatore circa l'immissione dell'atto in cassetta e la temporanea assenza del destinatario. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 360 c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR sospeso il giudizio in presenza della querela di falso; 2) violazione dell'art. 221 c.p.c. perché la querela non sarebbe stata esaminata in quanto ritenuta non tempestiva, mentre sarebbe proponibile in ogni stato e grado; 3) violazione degli artt. 137 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che dovesse prevalere l'effettivo domicilio/residenza e che fosse decisivo l'esito della querela di falso sulla falsità delle circostanze riportate in relata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che il contribuente aveva ottenuto copia dell'avviso e della relata il 17 marzo 2016 e aveva spedito il ricorso il 16 maggio 2016, dunque entro i sessanta giorni. Nel merito ha ritenuto infondato il terzo motivo, reputando corretta la notificazione presso il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione, coincidente con la residenza anagrafica fino al 30 ottobre 2014, quindi anche alla data del tentativo di notifica del 23 ottobre 2014. Ha affermato che, in caso di irreperibilità presso il domicilio fiscale e mancanza di diversa residenza nello stesso comune, opera il procedimento di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973 con affissione all'albo/casa comunale e perfezionamento per decorso del termine. Ha inoltre osservato che, una volta accertata in fatto la coincidenza tra residenza e domicilio fiscale, le circostanze oggetto della querela di falso risultavano irrilevanti. Ha quindi ritenuto assorbiti i primi due motivi e ha condannato il ricorrente alle spese, con previsione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la dedotta violazione di legge; la Corte non ravvisa errori decisivi nella decisione impugnata.
La sospensione del processo tributario per querela di falso è dovuta solo se la querela è pertinente e rilevante rispetto al documento impugnato.
La Corte ricorda che la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado, ma nel caso concreto la sua rilevanza è stata esclusa per irrilevanza della falsità dedotta ai fini decisori.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni; la Corte ritiene corretta la notifica secondo le regole speciali del diritto tributario.
Il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione legittima la notifica in quel luogo; in caso di irreperibilità e mancanza di diversa residenza nello stesso comune si procede con affissione presso la casa comunale e la notifica si perfeziona per decorso del termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione per querela di falso ex art. 39 d.lgs. 546/1992 non opera automaticamente in astratto: il giudice deve verificare preliminarmente se la querela investa un documento effettivamente rilevante ai fini della decisione.
- La querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado, ma resta necessario che il documento impugnato sia decisivo per la controversia; se la decisione può fondarsi su accertamenti indipendenti dal documento, la querela è priva di rilievo processuale ai fini della sospensione.
- Ai fini delle notificazioni degli avvisi di accertamento, il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione consente all'amministrazione di notificare in quel luogo; la successiva irreperibilità del destinatario non rende invalida la notifica se si attiva correttamente il procedimento sostitutivo previsto dall'art. 60 d.P.R. 600/1973.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il domicilio fiscale coincideva con la residenza anagrafica al momento della notificazione, eventuali contestazioni sulla relata concernenti modalità materiali della consegna possono risultare irrilevanti rispetto alla validità del perfezionamento notificatorio.
- La validità della notificazione va valutata secondo la disciplina tributaria speciale e in coerenza con le risultanze anagrafiche e dichiarative del contribuente; la difformità tra residenza successivamente trasferita e domicilio fiscale pregresso non travolge la notifica effettuata nel periodo in cui il domicilio risultava ancora coincidente.
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