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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27676/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, fondato sul confronto tra i versamenti sui conti correnti intestati al contribuente e i redditi dichiarati; dalla discrasia erano state recuperate maggiori imposte per complessivi euro 171.513,98. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, poi aveva proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo non fornita una prova analitica idonea a superare la presunzione di legge ex art. 32 d.P.R. 600/1973, poiché i riferimenti a prelevamenti e giroconti tra conti di importo vario non consentivano di dimostrare la provenienza non imponibile di ogni singolo versamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due vizi processuali: con il primo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando l'omessa pronuncia della CGT di secondo grado sul terzo motivo di appello, specie quanto ai giroconti tracciati tra propri conti bancari; con il secondo, ancora la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente/sibillina nel rigettare la giustificazione dei giroconti. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto la dedotta omessa pronuncia, rilevando che il giudice d'appello aveva espressamente esaminato il motivo di appello relativo anche ai giroconti. Ha poi escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva un'argomentazione congrua e intellegibile, basata sulla mancata prova analitica della provenienza non imponibile dei singoli versamenti e sull'insufficienza di riferimenti cumulativi a prelevamenti e giroconti di vario importo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione si configura solo quando manchi del tutto la pronuncia su una domanda, eccezione o capo ritualmente dedotto; non ricorre se il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche implicitamente o con motivazione sintetica.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza tributaria, la cui dedotta violazione è stata esclusa perché la decisione d'appello conteneva una motivazione sufficiente.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    I versamenti sui conti correnti del contribuente costituiscono presunzione legale di maggiori redditi se non è fornita prova analitica della loro diversa provenienza o non imponibilità; il contribuente deve superare la presunzione con dimostrazione specifica per ciascuna posta.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando sia meramente grafica e non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è richiamato per omessa pronuncia e motivazione apparente, ma non è ravvisabile quando la decisione sia effettivamente motivata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si pronunci affatto sul motivo o sull'eccezione; non è sufficiente che la risposta sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il ragionamento decisorio; se il giudice espone le ragioni del rigetto in modo intellegibile, il vizio non sussiste.
  • In materia di accertamenti bancari, il contribuente non supera la presunzione legale mediante allegazioni generiche o cumulative su prelevamenti e giroconti: è necessaria una prova analitica della provenienza non imponibile di ogni singolo versamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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