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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29619/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso del 90% dei contributi previdenziali versati a titolo di IRPEF in relazione al triennio 1990-1992, invocando la disciplina di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. L’Ufficio aveva contestato sia la tardività della domanda sia l’infondatezza nel merito, sostenendo che la disciplina non si applicasse ai versamenti già eseguiti. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla mancata residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma; 2) violazione della normativa sul rimborso sisma, assumendo che il diritto non spettasse a un contribuente non residente nel comune agevolato ma soltanto ivi occupato, e comunque lamentando il mancato accertamento dei presupposti fattuali del rimborso, anche con riferimento al profilo lavorativo e alla possibile rilevanza della residenza del datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, precisando che il vizio di omessa pronuncia non si identifica con la mera mancanza di un’espressa argomentazione, ma richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla decisione; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente è attore sostanziale e grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, sicché le contestazioni dell’Ufficio restano mere difese e possono essere riproposte anche in appello. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva accertato compiutamente i presupposti fattuali del diritto al rimborso, in particolare il concreto profilo lavorativo e gli elementi rilevanti per stabilire se il beneficio spettasse. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sede staccata di Catania, in diversa composizione, affinché rinnovasse gli accertamenti di fatto attenendosi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta totalmente di provvedere su una domanda o eccezione indispensabile alla decisione; non basta la sola assenza di una specifica motivazione se la decisione comporta comunque il rigetto o la non esaminabilità della pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come error in procedendo per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta in relazione alla disciplina del rimborso sisma e ai requisiti soggettivi per accedervi.

  • art. 9, comma 17, legge n. 289/2002

    Norma richiamata quale base del diritto al rimborso invocato dal contribuente per il 90% dei contributi versati.

  • art. 1, comma 665, legge n. 190/2014

    Norma richiamata, come modificata, quale disciplina del rimborso dei tributi connessi agli eventi sismici.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017

    Richiamato come modifica dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014.

  • art. 3 ordinanza Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990

    Richiamato quale fonte regolatrice del perimetro dei comuni interessati dal sisma e dei presupposti del beneficio.

  • d.P.C.M. 15 gennaio 1991

    Richiamato per l’individuazione dei comuni compresi nel cratere sismico.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla possibilità per l’Ufficio di far valere in appello rilievi attinenti ai presupposti del rimborso, trattandosi di mere difese sul thema decidendum originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente assume la qualità di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto chiesto a rimborso.
  • Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sulla mancanza dei presupposti del rimborso costituiscono mere difese e possono essere svolte anche in appello, senza essere soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di merito ha totalmente omesso di decidere su una domanda o eccezione, non quando la decisione impugnata, anche implicitamente, comporti il rigetto della pretesa.
  • Nei rimborsi connessi a benefici fiscali per eventi sismici, il riconoscimento del diritto richiede un rigoroso accertamento dei presupposti soggettivi e fattuali indicati dalla disciplina speciale, che non può essere desunto dalla sola allegazione della domanda.
  • Quando il beneficio fiscale è collegato all’attività lavorativa svolta in un’area agevolata, il giudice deve verificare in concreto l’esistenza del rapporto e degli elementi rilevanti per stabilire se il soggetto rientri tra gli aventi diritto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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