Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva presentato dichiarazione IRPEG per l'anno d'imposta 1996 evidenziando un credito d'imposta e, successivamente, aveva chiesto il rimborso con istanza del 18 aprile 2002. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza, la contribuente aveva impugnato il diniego tacito ottenendo in primo grado e poi in appello il riconoscimento del diritto al rimborso, sulla base dell'asserita decadenza dell'Ufficio dal potere di contestare il credito e dell'inadempimento dell'Amministrazione nella fase amministrativa. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la CTR del Lazio aveva nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'Amministrazione fosse rimasta inerte e che avesse richiesto tardivamente la documentazione probatoria, senza considerare che l'onere di provare il credito spettava alla contribuente e che l'art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000 non impediva una richiesta di documenti necessari alla verifica del rimborso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione/controllo delle dichiarazioni, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, sostenendo che il giudice di rinvio avesse errato nel porre a carico dell'Ufficio l'onere probatorio e nel valorizzare una pretesa inerzia amministrativa, mentre in materia di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito, normalmente mediante idonea documentazione nella propria disponibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto il rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto formatosi su di essa, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e grava quindi su di lui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito invocato. La richiesta dell'Ufficio di produrre la documentazione necessaria a dimostrare il diritto al rimborso è stata qualificata come legittimo invito collaborativo e non come violazione dell'art. 6, comma 4, l. n. 212/2000, norma applicabile solo quando i documenti siano già sicuramente in possesso dell'Amministrazione o il contribuente provi di averglieli già trasmessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma che consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 36-bis, 36-ter, 41, 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla disciplina dei controlli e dei poteri dell'Ufficio in materia di imposte sui redditi.
la Corte ribadisce che, nel giudizio di rimborso, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito grava sul contribuente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della decisione del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato in cassazione.
art. 6, comma 4, l. n. 212/2000
non impedisce all'Amministrazione di chiedere al contribuente la produzione documentale necessaria, salvo che i documenti siano già certamente in possesso dell'Ufficio o il contribuente dimostri di averli già trasmessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto o del rigetto di un'istanza di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore non solo formale ma anche sostanziale, con conseguente onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- La richiesta dell'Amministrazione finanziaria di produrre documenti idonei a dimostrare il credito non altera il riparto dell'onere della prova, ma si inserisce nella fisiologica collaborazione procedimentale tra Fisco e contribuente.
- Il divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione opera solo quando sia certo che i documenti siano già detenuti dall'Ufficio o quando il contribuente provi la loro precedente trasmissione.
- Nel giudizio di rimborso tributario, la mancanza di prova documentale del credito impedisce l'accoglimento della domanda, poiché il processo segue la logica dell'azione di ripetizione di indebito.
- Il giudice di merito non può porre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza del credito quando l'oggetto del processo è la spettanza del rimborso richiesto dal contribuente.
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