Cassazione Civile, Ordinanza n. 20521/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente in liquidazione ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità o addirittura l'inesistenza della decisione per totale omissione della motivazione. La controversia traeva origine da verifiche fiscali eseguite per il periodo d'imposta 2015, all'esito delle quali l'Ufficio aveva contestato costi dedotti per euro 30.733,00 e IVA detratta per euro 6.761,00, ritenendo le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e prospettando anche un'interposizione illecita di manodopera nei rapporti con una società terza priva di adeguata struttura organizzativa. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione, però, la ricorrente non ha censurato il merito delle riprese, ma il vizio radicale della sentenza d'appello, perché la parte destinata alla motivazione risultava completamente vuota, seguita solo dal dispositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha accertato, dall'esame diretto della sentenza impugnata, una totale omissione grafica e contenutistica della motivazione, senza argomentazioni neppure apparenti o per relationem. Ha quindi qualificato il vizio come radicale assenza di motivazione, in contrasto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 132 c.p.c., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Le questioni di merito sulla pretesa tributaria sono state dichiarate assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui per totale mancanza di motivazione.
art. 111 Cost.
impone che la sentenza sia motivata; la sua violazione ricorre quando la decisione sia priva di motivazione in modo radicale.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede, a pena di nullità, la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua assenza rende invalida la sentenza.
richiamato dalla ricorrente come norma violata in conseguenza del vizio della sentenza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il rinvio alle norme del processo civile rende applicabile al processo tributario l'art. 132 c.p.c.
norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per affermare l'inefficacia, nel giudizio di cassazione, della sopravvenuta rinuncia del difensore al mandato rispetto alla procedibilità del ricorso.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma sostanziale posta a base della ripresa fiscale sui costi dedotti ritenuti indebiti.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma sostanziale posta a base della contestazione sull'indebita detrazione dell'IVA.
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
norma richiamata nella ricostruzione dei fatti per qualificare la possibile interposizione illecita di manodopera.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la sentenza è nulla quando sia priva della motivazione richiesta dall'art. 132 c.p.c.; non basta una motivazione sintetica, ma deve esistere almeno una base argomentativa riconoscibile, anche per relationem.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte di cassazione non controlla più la sufficienza della motivazione, ma conserva il sindacato sull'esistenza della motivazione stessa, ove essa manchi del tutto o sia solo apparente.
- La totale omissione della motivazione integra un vizio radicale della sentenza, immediatamente rilevabile dal testo del provvedimento, che ne impone la cassazione.
- Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta rinuncia del difensore al mandato non determina, di per sé, l'improcedibilità del ricorso, per effetto della perpetuatio dell'ufficio di difensore.
- Quando la sentenza impugnata è cassata per difetto radicale di motivazione, restano assorbite le censure di merito e il giudice di rinvio deve pronunciare nuovamente sull'appello con una decisione munita dei requisiti di legge.
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