Cassazione Civile, Ordinanza n. 18747/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva convenuto un comune chiedendo l'accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi con l'ente: prima tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa per complessivi nove mesi, poi rapporti di lavoro subordinato a termine. Sosteneva che la sequenza dei rapporti, complessivamente superiore a 36 mesi, le desse diritto al risarcimento ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 per reiterazione illegittima del termine o, in subordine, al risarcimento del danno per violazione del d.lgs. n. 368/2001. In appello la domanda era stata respinta perché non erano emersi elementi sufficienti a provare che anche i rapporti di collaborazione fossero in realtà subordinati. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2094, 2222 ss., 2697, 1362 c.c. e degli artt. 115, 116 e 409 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la subordinazione di fatto senza valorizzare le concrete modalità del rapporto, e in particolare le timbrature dei cartellini, la prestazione della medesima attività poi svolta con contratto a termine e la corresponsione di una retribuzione mensile standard. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame della documentazione relativa alla timbratura dei cartellini, ritenuta decisiva per dimostrare la natura fittizia dei co.co.co.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo è stato qualificato come censura di merito mascherata da violazione di legge, perché contestava l'apprezzamento delle prove più che l'erronea applicazione delle norme sulla subordinazione; il secondo è stato reputato inammissibile perché il fatto storico dedotto era stato comunque esaminato dalla Corte territoriale, che ne aveva escluso la decisività alla luce delle altre risultanze istruttorie. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge sussiste solo se, rispetto al fatto accertato dal giudice di merito, la norma non sia stata applicata, sia stata applicata quando non doveva esserlo, oppure sia stata male applicata a una fattispecie giuridicamente non corrispondente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione delle prove, né l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
Richiamato come parametro per l'individuazione della subordinazione del rapporto di lavoro.
Richiamato come parametro per distinguere il lavoro autonomo dalla subordinazione.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla natura del rapporto.
Richiamato come criterio di interpretazione delle pattuizioni contrattuali rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto.
Richiamati come norme sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
Richiamato come norma che ricomprende nel rito del lavoro le controversie relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Richiamato quale base della domanda risarcitoria correlata alla reiterazione illegittima dei contratti a termine.
Richiamato quale fonte della domanda subordinata di risarcimento per asserita violazione della disciplina sul contratto a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; quando il ricorrente mira a una diversa lettura del materiale istruttorio, la censura è inammissibile in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché egli abbia attribuito alle prove un diverso peso o abbia omesso di esaminare singoli elementi istruttori.
- L'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro è questione di fatto rimessa al giudice di merito, fondato sulla valutazione complessiva delle risultanze probatorie; la Corte di cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una propria ricostruzione del compendio probatorio.
- La prova della natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi concreti incompatibili con l'autonomia; la mera prospettazione di elementi indiziari, se già scrutinati dal merito, non basta a fondare un vizio di legittimità.
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