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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06028/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta contro alcune cartoline di ricevimento postale e relative relate di notifica di verbali per violazioni del codice della strada. In primo grado il tribunale aveva ritenuto ammissibile la querela e aveva dichiarato la falsità di alcune sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, respingendola solo per una cartolina. In appello, però, l’ente locale aveva ottenuto la declaratoria di inammissibilità della querela, sul presupposto che l’agente postale non fosse tenuto a verificare l’identità del destinatario e che, quindi, fosse irrilevante la dedotta falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento, non essendo stato allegato che i verbali non fossero stati consegnati presso la residenza della destinataria a persona qualificatasi come destinatario. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio l’inammissibilità della querela pur non essendo stata eccepita in primo grado; 2) violazione dell’art. 2700 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che contestare la firma e la mancata ricezione equivaleva a contestare il fatto storico attestato dall’agente postale, cioè l’identificazione del ricevente come destinatario; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto non contestato il fatto attestato dal postino e che gravasse invece sull’ente la prova della regolare consegna; 4) erronea regolazione delle spese; 5) nullità della sentenza per difetto e contraddittorietà di motivazione ex art. 132 c.p.c.; 6) omesso esame di elementi istruttori, per non avere ammesso prova testimoniale sulla stabile residenza e attività professionale della ricorrente a Milano, circostanza che avrebbe escluso la possibilità di trovarsi a Roma al momento delle notifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini il merito della querela di falso alla luce del principio per cui, nella notifica a mezzo posta, l’attestazione dell’agente postale sulla consegna e sull’identificazione del ricevente, quando il destinatario abbia firmato o si sia qualificato come tale, ha fede privilegiata e può essere contestata solo con querela di falso. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La preclusione sulle nuove eccezioni non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio l’inammissibilità della querela di falso, che è controllabile anche oltre la sua proposizione.

  • art. 2700 c.c.

    Le attestazioni del pubblico ufficiale inerenti alle attività da lui compiute nella notificazione, quando rientrino nella sua funzione certificativa, fanno fede fino a querela di falso.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente invocava il principio di non contestazione per sostenere che il fatto storico attestato dal postino fosse stato invece contestato; la Corte accoglie il motivo per erronea valutazione della natura dell’attestazione.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente sosteneva che gravasse sull’ente la prova della regolare consegna; la decisione valorizza invece il regime di fede privilegiata dell’avviso di ricevimento.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di nullità per difetto di motivazione è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nelle ipotesi considerate, vi fosse una nullità della notificazione in assenza di specifiche anomalie dell’avviso.

  • art. 7 L. n. 890 del 1982

    È la norma che disciplina le modalità di consegna del piego e l’attestazione dell’agente postale sul destinatario o sul consegnatario.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    L’attestazione dell’agente postale sull’avvenuta notificazione ai sensi di questa norma è assistita da fede fino a querela di falso.

  • art. 1 L. n. 890 del 1982

    L’ufficiale giudiziario è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria, con conseguente rilevanza certificatoria degli atti postali.

  • art. 495 c.p.

    Le dichiarazioni rese dal ricevente al pubblico ufficiale, se mendaci, espongono a responsabilità penale; ciò rafforza la fede privilegiata della relata di notifica.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    Indicati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione, poi sospeso per effetto della disciplina emergenziale Covid-19.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    Ha sospeso il decorso dei termini processuali nel periodo emergenziale, rendendo tempestivo il ricorso.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    Ha esteso il periodo di sospensione dei termini processuali connessi all’emergenza epidemiologica.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento e la relata, se sottoscritti dal pubblico ufficiale o dall’agente postale nell’ambito delle attività compiute, fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni e dell’attività certificata.
  • Quando il destinatario contesti non solo la firma, ma anche la riferibilità della consegna o dell’identificazione del consegnatario come destinatario, la contestazione investe un fatto assistito da fede privilegiata e richiede querela di falso.
  • L’inammissibilità della querela di falso può essere rilevata d’ufficio anche in appello, perché il giudizio di ammissibilità e rilevanza non si consolida per effetto della sola ordinanza autorizzativa alla proposizione.
  • Nella notifica a mani proprie o assimilata, la dichiarazione del ricevente di essere il destinatario ha rilievo certificativo e, se mendace, può integrare responsabilità penale; perciò non può essere superata con la sola allegazione di mancata ricezione.
  • Il vizio di motivazione o le doglianze istruttorie restano assorbiti quando il giudice di legittimità accoglie il motivo che incide sulla corretta qualificazione della prova documentale e sul regime della sua contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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